Non è raro che, nel corso di una controversia innanzi al Giudice, si debba riconoscere il pagamento di competenze a periti coinvolti per esprimere un proprio parere tecnico professionale. Esaminiamo le implicazioni della rivalsa IVA e gli adempimenti dei sostituti d’imposta
Come noto, con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) è stato introdotto un particolare meccanismo – fissato dall’art. 17-ter rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”[1] – di assolvimento dell’IVA nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri enti e società[2], il quale prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di detti soggetti, l’imposta sia versata dagli stessi secondo particolari modalità e termini.
In linea generale, i fornitori dei soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti devono emettere le fatture nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 indicando imponibile e l’IVA e riportando in calce alla fattura stessa la dicitura “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/72.
D’altra parte, il soggetto tenuto alla scissione dei pagamenti, committente del servizio reso o cessionario del bene trasferito, deve effettuare due distinti mandati di pagamento, uno – per la parte imponibile della fattura – a beneficio del fornitore e l’altro, invece, per la componente dell’IVA direttamente all’Erario, scindendo appunto in due componenti l’esborso complessivo derivante dall’addebito ricevuto[3].
Nella prassi aziendale, non è raro che – nel corso delle vicende giudiziarie connesse ad una controversia innanzi al Giudice – si debba riconoscere il pagamento di competenze a periti coinvolti dal Giudice per esprimere un proprio parere tecnico professionale in ordine alla materia oggetto di decisione del Tribunale.
E’ inoltre possibile che si debba gestire sul piano amministrativo le vicende connesse alla distrazione a carico della parte soccombente delle spese processuali della parte vincitrice ex art. 93 del codice di procedura civile.
In entrambe le riportate ipotesi, la fattura “nasce” intestata al committente, ma la somma necessaria per il pagamento viene fatta gravare sulla parte soccombente.
Già in passato sono stati esaminati i risvolti operativi, sotto il profilo dell’applicazione della rivalsa IVA e degli adempimenti della sostituzione di imposta[4].
I compensi di consulenza tecnica giudiziarie e spese processuali distratte
Va innanzitutto ricordato che in base alle disposizioni di Codice di Procedura Civile (Cfr. gli att. 191 e 201 del R.D. 28-10-1940, n. 1443), il Giudice del Tribunale, ai fini di acquisire tutti gli elementi di valutazione utili alla formazione della decisione, può richiedere il parere di un esperto sulla materia oggetto della controversia o su particolari cognizioni scientifiche o tecniche.
Il consulente tecnico d’ufficio (il cosiddetto CTU) svolge dunque la funzione di Ausiliario del Giudice (Cfr. l’art.191 del RD 1443/1940) lavorando per conto dello stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite