Sentenza n. 11504 Cass. Civile Sez. 5 (11.05.2018) – Notifica valida all’ultimo domicilio fiscale

La notifica degli atti tributari va eseguita al domicilio fiscale indicato dal contribuente il quale è tenuto ad informare costantemente l’ufficio finanziario delle eventuali variazioni. Qualora questi non ottemperi a tale adempimento, l’ufficio è legittimato ad eseguire le notifiche nell’ultimo domicilio fiscale noto, non essendo rimesso all’ufficio l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso

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