E’ esclusa la possibilità di poter godere delle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto dell’immobile nel Comune in cui si svolge attività lavorativa, in caso mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica preannunciato nell’atto di acquisto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6501 del 16 marzo 2018, ha escluso la possibilità di poter godere delle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto dell’immobile nel Comune in cui il contribuente svolge attività lavorativa, causa mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica preannunciato nell’atto di acquisto.
Due sono sostanzialmente i principi espressi:
- la nota 2-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, prevede, come si desume dal tenore letterale della norma (che utilizza avverbi disgiuntivi), due distinti criteri, il primo fondato sulla residenza, ed il secondo riferito alla sede di lavoro, al fine di ottenere le agevolazioni previste. Pertanto, l’impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento, riguardano solo l’acquirente che invochi l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro;
- sebbene ciò non sia espressamente richiesto dall’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, l’agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene e, peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.
Il caso
La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente dell’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, conseguente alla decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione.
Il contribuente ha opposto – dinanzi alla C.T.P. di Napoli – che il superamento del termine di 18 mesi per stabilire la residenza nell’immobile acquistato non rilevava nel suo caso, in quanto egli già svolgeva, alla data del trasferimento immobiliare, la propria attività