E’ rinnovabile la notifica del gravame del Fisco eseguita presso il primo difensore, revocato, della società contribuente e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo grado del giudizio. La conseguenza giuridica che deriva da tale evidente vizio procedurale non è l’inesistenza della notifica ovvero l’inammissibilità dell’appello, ma la nullità che implica la sua rinnovazione
Principi
E’ rinnovabile la notifica del gravame del Fisco eseguita presso il primo difensore, revocato, della società contribuente e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo grado del giudizio.
La conseguenza giuridica che deriva da tale evidente vizio procedurale non è l’inesistenza della notifica ovvero l’inammissibilità dell’appello, ma la nullità che implica la sua rinnovazione ex art. 291, cod. proc. civ.. Occorre distinguere i casi di inesistenza da quelli di nullità della notificazione.
L’inesistenza [1] della notificazione del ricorso per Cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono:
- nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
- nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. In tale contesto allora «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 5 marzo 2018 n. 5133,
Vicenda
Il Fisco ha notificato ad una società un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ed IVA.
La società ha proposto ricorso introduttivo e il giudice di prima istanza ha annullato l’atto impositivo. Nel corso del primo grado è stato sostituito il difensore della società. Il Fisco ha proposto appello, notificandolo non al nuovo difensore della società, ma a quello originario. Il giudizio si è svolto in contumacia della società e il giudice del gravame ha accolto le richieste del Fisco.
La notifica del gravame, nella sp