L'avviso di accertamento si prescrive in 5 anni; dopo, la cartella esattoriale non produce effetti

l’avviso di accertamento non contestato dal contribuente e divenuto definitivo si prescrive nel termine breve di 5 anni: pertanto, la cartella esattoriale notificata dopo tale termine non produce effetti (C.T.R. di Roma)

L’avviso di accertamento non contestato dal contribuente e divenuto definitivo si prescrive nel termine breve di 5 anni: pertanto, la cartella esattoriale notificata dopo tale termine non produce effetti. Nel caso in esame non può essere titolo valido per un provvedimento di fermo amministrativo.

Segnaliamo questa interessante sentenza della C.T.R. di Roma che illustra le motivazioni per l’avviso di accertamento non contestato, che si prescrive nel termine “breve” di 5 anni e non nel termine “lungo” di 10 anni.

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