Il diritto dei contribuenti a vedersi rimborsate delle somme dal Fisco sorge in relazione a varie situazioni nelle quali occorra ripristinare il giusto rapporto tra quanto versato e quanto dovuto, in coerenza con il principio di capacità contributiva e nel rispetto del diritto di ciascuno a non essere gravato di obblighi fiscali non previsti da norme, verificando quali rimedi sono offerti dal sistema e come ci si può adeguatamente tutelare
Aspetti generali
Il diritto al rimborso del contribuente da parte del Fisco sorge in relazione a varie situazioni nelle quali occorra ripristinare il giusto rapporto tra quanto versato e quanto dovuto, in coerenza con il principio di capacità contributiva.
Per le imposte “maggiori” esistenti nell’ordinamento tributario italiano, occorre considerare che i rimborsi IVA appartengono a un contesto fisiologico in cui il soggetto passivo riscuote le imposte per conto dell’erario, esercita la rivalsa e le riversa, fruendo della detrazione (o del rimborso) per la differenza tra le operazioni passive e quelle attive.
Per le imposte sui redditi, invece, il rimborso appartiene piuttosto a una casistica “anomala”, nella quale per qualche motivo (ad esempio, perché il contribuente ha versato quanto previsto attenendosi a una normativa non applicabile nel suo caso) occorre ripristinare la situazione corretta.
Il problema (senza pretesa di esaustività) va collocato nella cornice dell’attuazione del principio di capacità contributiva e del diritto di ciascuno a non essere gravato di obblighi (fiscali) non previsti dalle norme, verificando quali rimedi sono offerti dal sistema e come ci si può adeguatamente tutelare.
L’indebito tributario
Il generale principio della ripetizione dell’indebito, ossia del diritto ad avere la restituzione di ciò che si è pagato in assenza di un dovere giuridico di pagare, deve seguire in materia tributaria delle disposizioni specifiche che prevedono la presentazione di un’istanza di parte.
Come precisato dalla Cassazione nella sentenza dell’8 aprile 2015 n. 7069, il pagamento dell’indebito è l’esecuzione di una prestazione non dovuta. L’indebito è oggettivo quando l’adempiente esegue una prestazione in base a un titolo inesistente (articolo 2033 del codice civile), soggettivo quando si esegue un debito altrui nell’erronea credenza di essere il debitore.
La nozione di indebito tributario configura una situazione che trova la propria causa nel pagamento di un tributo in misura superiore rispetto a quella dovuta o inesistente.
Nell’ordinamento tributario italiano, la presenza di un regime speciale – che prevede la presentazione di un’istanza di parte, da presentare a pena di decadenza nel termine normativamente previsto – preclude in linea di principio l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (Cassazione, sentenza n. 11456/2011).
La richiesta di rimborso è, nella lettura delle citate pronunce di Cassazione, la procedura speciale che tiene luogo di quella ordinaria valida per l’indebito extratributario.
Di fronte a un atto di tale natura, che serve non a riformare un atto erroneo (come l’autotutela), ma a “ripetere” una somma indebitamente versata, l’ufficio non può semplicemente opporre un diniego fondato sul comportamento del contribuente, senza nulla spiegare circa la meritevolezza del diritto affermato dallo stesso.
I rimborsi nel D.P.R. 602
Secondo le previsioni dell’art. 38 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, i soggetti che abbiano effettuato versamenti diretti possono presentare all’Intendente di Finanza (attualmente, alla Direzi