Una separazione solo apparente, un immobile trasferito alla moglie e una convivenza che prosegue nell’ombra: è così che la Cassazione ha smascherato un piano per sottrarsi ai debiti. Anche Facebook ha svelato la verità. Ma fino a che punto può spingersi la finzione per ingannare il fisco?
Separazione fittizia e casa alla moglie: Facebook svela la sottrazione fraudolenta
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nel caso in cui il contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, promuova artificiosamente procedimento di separazione consensuale dalla moglie, prevedendo, tra le condizioni, l’impegno a trasferirle un bene immobile a titolo di contributo una tantum al mantenimento, ma continuando, di fatto, a convivere con essa.
Per la stessa fattispecie è stata ritenuta responsabile pure la moglie, a titolo di concorso, ex art. 110 codice penale.
Le accuse della Corte di Appello: la simulazione della separazione e gli indizi di comunione di vita
A sostegno della natura fraudolenta dell’operazione, la Corte di appello territorialmente competente ha messo in evidenza gli elementi indicativi della persistenza di una comunione di vita e di interessi, evidentemente incompatibile con l’intervenuto accordo di separazione.
Nello specifico, al rilievo della circostanza che il ricorso per la separazione tra gli imputati sia stato iscritto a ruolo dopo poco più di un mese dopo la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, i giudici di merito hanno aggiunto la considerazione non solo della funzione svolta dall’imputato – quale referente per le trattative – nell’ambito dell’acquisto dell’abitazione da parte della P., ma anche quella della lunga serie di immagini e commenti inseriti dall’imputato nella propria pagina Facebook, a cui i giudici di merito, in maniera non manifestamente illogica, hanno conferito valore confessorio.
Facebook come fonte di prova del legame affettivo
“Tra di essi particolarmente significativi sono stati correttamente ritenuti sia il post pubblicato dal ricorrente in data 7 giugno 2014, allorquando, dopo aver definito «ex moglie» la P., ha precisato nei commenti che si trattasse ancora della sua compagna, sia quelli attestanti viaggi comuni a Parigi, a Venezia ed in Romania, nonché il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari (dimostrato, fra gli altri, dal commento «bella cognatina» postato dalla sorella del G. sotto una foto ritraent