L’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del gruppo IVA ha permesso di considerare come un unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello Stato, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. La legge di bilancio 2018 ha attribuito rilevanza ai fini IVA, come operazioni imponibili, delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione di due entità appartenenti al gruppo IVA
L’attuazione del gruppo IVA: aspetti generali
Con l’art. 1, commi 24 e ss., della legge 11.12.2016, n. 232, è stata prevista l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del gruppo IVA (artt. da 70-bis a 70-duodecies, D.P.R. n. 633/1972), che permette di considerare come un unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello Stato, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha in seguito attribuito rilevanza ai fini IVA, come operazioni imponibili, delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione di due entità appartenenti al gruppo IVA.
Le puntuali disposizioni attuative in materia di gruppo IVA sono contenute nel D.M. 6.4.2018, che tra l’altro stabilisce, per la fase di prima applicazione, la decorrenza degli effetti dal 2019 qualora la dichiarazione di costituzione del gruppo sia presentata entro il 15.11.2018 (per la costituzione del gruppo IVA è però necessario che il rappresentante del gruppo presenti, in via telematica, la dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti secondo le modalità che saranno disposte da uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate).
Le condizioni di accesso
All’istituto del gruppo IVA possono accedere i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i seguenti vincoli (artt. 70-bis e 70-ter, D.P.R. n. 633/1972):
- vincolo finanziario (ex art. 2359, comma 1, n. 1 cc), sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto; il vincolo deve sussistere almeno a partire dal 1° luglio dell’anno solare precedente;
- vincolo economico, riscontrabile quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
- vincolo organizzativo, in quanto, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.
In presenza del requisito di tipo finanziario (rapporto di controllo), si presumono sussistenti anche il vincolo economico e quello organizzativo (art. 70-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
Non possono optare per il gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, nonché i soggetti la cui azienda è sottoposta a sequestro giudiziario o a procedura concorsuale o posti in liquidazione ordinaria.
Come costituire un gruppo IVA
Per poter costituire un gruppo IVA, i soggetti interessati devono esercitare una specifica opzione. Se l’opzione è esercitata solo da alcuni soggetti, mentre altri soggetti (legati dai predetti vincoli), pur avendone i requisiti, non l’hanno esercitata:
- viene recuperato in capo al gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;
- il gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i soggetti “non optanti” non provvedano anch’essi ad esercitare l’opzione.
Se permangono i requisiti previsti (finanziario, economico, organizzativo), l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui acquista effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non viene esercitata la revoca.
Nell’ipotesi in cui alc