Il professionista è chiamato a rispondere quando, con un proprio comportamento cosciente e volontario, intenzionalmente effettua un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato commesso dal cliente; rimangono, quindi, escluse eventuali condotte di natura colposa, quali errori materiali o concettuali dovuti a negligenza o imperizia
I commercialisti, non meno che altre figure professionali (quali, a titolo esemplificativo, notai, ragionieri, avvocati tributaristi, consulenti fiscali in generale) possono concorrere nel reato tributario del loro cliente, ai sensi dell’art. 110 c. p.. Chi si trova a svolgere funzioni di gestione e consulenza tributaria (commercialisti, consulenti contabili, avvocati, etc.) in taluni casi può concorrere, ai sensi dell’art. 110 c.p., negli eventuali reati commessi dai clienti.[1]
Il concorso del professionista può essere di carattere materiale, consistendo, cioè, in una condotta concreta, ovvero morale. Quest’ultimo può concretizzarsi nelle differenti forme della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso altrui. Occorre sottolineare come i reati tributari siano punibili solo a titolo di dolo e non di colpa ed è quindi necessario che la condotta del consulente, affinché questo possa rispondere a titolo di concorso, sia sorretta dalla coscienza e volontà circa la commissione dell’illecito tributario.
Il professionista è chiamato a rispondere quando, con un proprio comportamento cosciente e volontario, intenzionalmente effettua un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato commesso dal cliente; rimangono, quindi, escluse eventuali condotte di natura colposa, quali errori materiali o concettuali dovuti a negligenza o imperizia. Il consulente non risponde, neppure a titolo di concorso, nel reato tributario commesso dal cliente, qualora la sua condotta sia meramente colposa[2]. Il professionista può essere chiamato a rispondere in concorso soltanto se è riconoscibile un suo comportamento concreto nella realizzazione dell’illecito quale, ad esempio, la macchinazione insieme al cliente degli artifici e delle modalità di commissione del reato. Nessuna responsabilità può invece essere imputata al professionista che si limiti ad illustrare al cliente diverse soluzioni possibili, e quindi la consulenza sia consistita nell’indicare semplicemente alternative ed espedienti attuabili (Cass. 9916/2010; 24166/2011).[3]
In tema di reati tributar