Il problema dei clienti che non consegnano i documenti contabili in tempo

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 12 marzo 2018

I consulenti si lamentano spesso del cattivo comportamento di tanti clienti che non sono puntuali a consegnare i documenti nei tempi necessari. Tale situazione può creare notevoli problemi soprattutto (ma non solo) per la gestione della contabilità: i ritardi nella consegna dei documenti possono sfociare in adempimenti svolti fuori dai termini e quindi soggetti a sanzioni. Questo articolo è corredato di due utili facsimili per la cessazione del rapporto e per segnalare il rischio di sanzioni al cliente

A seguito del conferimento dell’incarico si instaura tra il professionista, depositario delle scritture contabili, ed il cliente un rapporto che attribuisce a quest’ultimo la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto, a fronte di una controprestazione in denaro.

Il consulente ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che determina, in caso di inadempimento, l’obbligo da parte di risarcire i danni subiti dal cliente.

Può accadere, tuttavia, che sia il cliente ad incorrere in ipotesi di inadempimenti contrattuali qualora, ad esempio, non consegni allo studio le fatture per consentire, tempestivamente nei termini, l’adempimento dichiarativo.

Ci si chiede quale comportamento deve adottare il professionista per evitare responsabilità contrattuale ed amministrative.

 

L'incarico professionale

Dal punto di vista civilistico, le disposizioni che regolano il contratto di opera intellettuale sono previste dagli artt. 2229 e ss. cod. civ. che dispone come la legge determini le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'articolo 2230, c.c., rubricato "prestazione d'opera intellettuale", recita testualmente:

"Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ed in quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente".

 

L'esistenza del legame fiduciario tra professionista e cliente è disciplinato dall'articolo 2232, c.c. rubricato "esecuzione dell'opera", secondo cui :

"Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompat