A seguito del conferimento dell’incarico si instaura tra il professionista, depositario delle scritture contabili, ed il cliente un rapporto che attribuisce a quest’ultimo la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto, a fronte di una controprestazione in denaro.
Il consulente ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che determina, in caso di inadempimento, l’obbligo da parte di risarcire i danni subiti dal cliente.
Può accadere, tuttavia, che sia il cliente ad incorrere in ipotesi di inadempimenti contrattuali qualora, ad esempio, non consegni allo studio le fatture per consentire, tempestivamente nei termini, l’adempimento dichiarativo.
Ci si chiede quale comportamento deve adottare il professionista per evitare responsabilità contrattuale ed amministrative.
L'incarico professionale
Dal punto di vista civilistico, le disposizioni che regolano il contratto di opera intellettuale sono previste dagli artt. 2229 e ss. cod. civ. che dispone come la legge determini le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'articolo 2230, c.c., rubricato "prestazione d'opera intellettuale", recita testualmente:
"Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ed in quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente".
L'esistenza del legame fiduciario tra professionista e cliente è disciplinato dall'articolo 2232, c.c. rubricato "esecuzione dell'opera", secondo cui :
"Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompat