La notifica dell’appello prodotta dall’ufficio finanziario in via telematica (cioè a mezzo PEC) è da ritenersi inammissibile; approfittiamo del caso per proporre alcune valutazioni sul processo tributario telematico
La notifica dell’appello prodotta dall’ufficio finanziario in via telematica è da ritenersi inammissibile.
La notifica di atti giudiziali tributari a mezzo pec non può ritenersi ammissibile ai sensi dell’esclusione disposta dall’art. 16, c. 4, del Regolamento dell’utilizzo della Pec approvato con Dpr n. 684/2005, non rilevando al riguardo la natura facoltativa del processo tributario telematico, in vigore dal 1° dicembre 2015, in quanto la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado (CTR Firenze n. 1377/2017).
Processo Telematico
Sul tema il decreto direttoriale 4 agosto 2015 (G.U. n. 184 del 18/08/2015) ha stabilito le regole tecniche riguardanti il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio nel processo tributario telematico, previa notifica a mezzo PEC che, introdotto nel dicembre 2015 presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Toscana ed Umbria, è stato po