Bonus giovani agricoltori: domande ripresentabili in caso di superamento del regime de minimis

La Legge di Bilancio 2017 aveva previsto in favore dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali, con età inferiore a 40 anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo 2017, l’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (contributi INPS): c’è tempo fino al 31 marzo 2018 per richiedere l’esonero

Con la Circolare n. 32 del 22 febbraio 2018, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti relativi all’applicazione del regime “de minimis” ai coltivatori diretti (CD) e la possibilità per i medesimi, in sede di presentazione della relativa istanza di esonero contributivo per l’anno 2017 (art. 1, commi 344 e 345, della L. n. 232/2016), di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato all’intero nucleo familiare ovvero solo a sé stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare. Sono stati resi disponibili anche due nuovi moduli da utilizzare per le comunicazioni riguardanti gli aiuti di Stato, qualora i giovani agricoltori che hanno presentato la domanda nel 2017, si siano visti respingere la richiesta per superamento del “de minmis” calcolato per l’intero nucleo familiare.

C’è tempo fino al 31 marzo 2018 per richiedere l’esonero.

Esonero contributivo per CD e IAP

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, l’art. 1, commi 344 e 345, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto in favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché del contributo addizionale di cui all’art. 17, co. 1, della L. n. 160/1975. Non rientrano nell’esonero sia il contributo di maternità che quello dovuto all’Inail dai soli coltivatori diretti.

Una volta decorsi i 36 mesi, la Legge riconosce un’ulteriore periodo di agevolazione contributiva, seppur in misura ridotta, pari a 24 mesi, mediante il seguente meccanismo:

  • per i primi 12 mesi: riduzione contributiva del 66%;
  • per i successivi 12 mesi: riduzione contributiva del 50%.

L’esonero è, altresì, riconosciuto, ai CD e agli IAP di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Considerata la ratio della norma che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura […]”, il requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” previsto dalla legge, si intende soddisfatto qualora il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale che si sia iscritto nel corso dell’anno 2017 o nel corso dell’anno 2016, nell’ipotesi di azienda ubicata nei terreni montani e/o zone svantaggiata, non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto.

Al riguardo, l’Inps (Circolare n. 85/2017) ha precisato che per quanto attiene i coltivatori diretti il requisito della mancata iscrizione deve riferirsi solo al titolare del nucleo del CD, ed inoltre per “nuova realtà imprenditoriale” si deve intendere quella ulteriore e diversa rispetto ad altre già esistenti. In pratica l’Inps verificherà che il nucleo del coltivatore diretto che richiede il beneficio non risulti essere costituito, anche con ruoli differenti, dagli stessi soggetti e non eserciti attività sugli stessi terreni di altro nucleo del coltivatore diretto già esistente.

Requisiti e rispetto del “regime de minimis”

Per poter richiedere l’esonero contributivo è necessario rispettare le norme contenute all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Altra condizione fondamentale è il rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000 nell’arco dei tre esercizi finanziari. Pertanto, in caso di superamento di tale soglia l’esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi detti massimali. 

Chiarimenti INPS

In relazione a quest’ultimo requisito, con riferimento ai coltivatori diretti, l’INPS ha ravvisato che il sistema di calcolo dell’esonero applicato in via generale all’intero nucleo familiare può determinare, in talune fattispecie, la completa esclusione dal beneficio, compreso il giovane coltivatore diretto, pur in presenza dei requisiti previsti dalla Legge per il diritto all’esonero.

Alla luce di ciò, al fine di evitare eventuali effetti distorsivi, l’Istituto previdenziale nell’intervento di prassi in commento ha ritenuto opportuno precisare che il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio in due differenti modi, ossia:

  1. se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare;
  2. ovvero, se sia richiesto per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare.

Pertanto, coloro i quali si sono visti respingere la richiesta di accesso presentata nel 2017 per superamento del de minimis calcolato per l’intero nucleo familiare, potranno presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018. L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i nuovi modelli denominati:

  • “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS”;
  • e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”;

disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli”.

In tali modelli è presente una nuova apposita sezione denominata “DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI” contenente i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari dell’esonero. In tale sezione, il richiedente può deselezionare i soggetti per i quali non intende chiedere il beneficio ed inserire, in un’apposita riga vuota, i dati di eventuali componenti, ancora non indicati tra i soggetti attivi del nucleo, per i quali si intende richiedere il beneficio. Il titolare del nucleo, invece, non è deselezionabile in quanto è espressamente a tale soggetto che la norma si riferisce.

Il titolare dell’azienda viene automaticamente associato alla richiesta. Nel caso in cui risulti presente un titolare non attivo, la procedura evidenzierà un messaggio di errore, in considerazione del fatto che la norma ha come destinatario dell’agevolazione il giovane imprenditore coltivatore diretto e non si applica alle situazioni caratterizzate da un titolare non attivo che non esercita attività diretto-coltivatrice.

Per le istanze di esonero accettate, è necessario che il titolare dell’azienda comunichi, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente.

Antonella Madia
10 marzo 2018

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