Con l’ordinanza n. 1425, depositata in data 19 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che per le violazioni ai fini Irap non è applicabile il cosiddetto raddoppio dei termini per l’accertamento, non essendo ricompresa detta imposta tra le ipotesi delittuose di cui al D.Lgs.n.74/2000, che configurano un reato penale tributario. A ritenere diversamente si contrasterebbe anche con il divieto, previsto a livello costituzionale, di analogia in ambito penale.
Per la Corte, l'unico motivo con il quale si deduce l'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello a ritenere non applicabile l'istituto del raddoppio dei termini all'IRAP “è manifestamente infondato, alla luce del principio per cui 'non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis' (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016, n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017