sono stati chiariti dall’INPS i dubbi sulla spettanza dell’indennità NASpI nei confronti di soggetti che abbiano proceduto a una risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro ovvero a dimissioni per giusta causa in seguito al rifiuto di trasferirsi presso una sede diversa della stessa azienda
Casi di fruizione della NASpI: i chiarimenti dell’INPS
Con il Messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, l’INPS ha specificato se è possibile fruire della NASpI nel caso di:
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o che sia mediamente raggiungibile in 80 minuti o più, con i mezzi di trasporto pubblico;
- dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.
In particolare, diverse sono state le richieste da parte delle sedi territoriali volte a richiedere l’intervento dell’Istituto Centrale per fornire una definizione dei casi concreti nei quali è possibile accedere alla prestazione NASpI; nel dettaglio, ci si è chiesti se il lavoratore possa fruire della NASpI nel caso in cui abbia proceduto a una risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro in seguito al rifiuto di trasferirsi presso una sede diversa della stessa azienda distante oltre 50