di regola la NASPI cessa di essere erogata nel momento in cui il lavoratore intraprende una nuova attività lavorativa, tuttavia esistono eccezioni in cui la stessa può essere sospesa o corrisposta in misura intera o ridotta, anche in presenza di attività lavorativa da parte del beneficiario: analisi delle casistiche con particolare riguardo al contributo all’autoimprenditorialità
Uno dei requisiti richiesti affinché il lavoratore possa percepire la NASPI, in aggiunta alla perdita involontaria dell’occupazione, è lo stato di disoccupazione il quale presuppone, in primis, l’assenza di un impiego nonché la dichiarazione di immediata disponibilità all’attività lavorativa (c.d. DID) e la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, condizioni che devono generalmente permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità.
Come si coniugano queste condizioni con l’attività lavorativa e la percezione di un reddito?
Una riposta a questo interrogativo era già contenuta negli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015, integrata da parte dell’INPS con chiarimenti sulla cumulabilità con il lavoro autonomo (circ. 94/2015), con il lavoro accessorio, il lavoro intermittente, il lavoro all’estero e gli emolumenti percepiti per lo svolgimento di cariche pubbliche e non elettive (circ. 142/2015) e, da ultimo, con la circolare n. 174/2017.
Infatti, in presenza di contestuale attività di lavoro, il soggetto percettore di NASPI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, purché comunichi, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto all’INPS.
LA CUMULABILITÀ CON IL LAVORO SUBORDINATO
Come accennato,