partendo da una sentenza di Cassazione analizziamo il problema dell’ingiunzione fiscale che non allega gli atti prodromici alla riscossione e di cui il contribuente contesta la notificazione – ricordiamo che il procedimento di ingiunzione fiscale è utilizzato anche dagli enti locali per la riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali
Va individuata nella giurisdizione delle commissioni tributarie la competenza ad esaminare le opposizioni al precetto collegato alla ingiunzione fiscale quando il debitore invoca la nullità derivata della riscossione per mancata notificazione dell’atto prodromico. Analizziamo l’importante sentenza n. 24965/2017 della Corte di Cassazione a sezioni unite.
Le Sezioni Unite, con detto responso, hanno sciolto il dubbio interpretativo stabilendo una linea di continuità con quanto analogamente stabilito, in ordine all’impugnazione del pignoramento ed in tema di esecuzione esattoriale, dal medesimo organo, con le sentenze nn. 13913 e 13916 del 2017, ove si era affermato che deve essere proposta davanti al giudice tributario l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento che si assume viziato per vizi di notifica dell’atto prodromico sotteso.
Nella decision