Contributi INPS 2018 per artigiani e commercianti

Come ogni anno sono stati pubblicati i dati ufficiali riguardanti i contributi da corrispondere da parte di artigiani e commercianti alle rispettive gestioni INPS per l’anno 2018.

Contributi INPS 2018: le aliquote

Con l’arrivo del 2018 è stato portato a compimento quanto previsto dalla cd. “Manovra Salva-Italia” con riferimento all’aumento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti.

In particolare, l’articolo 24, comma 22, D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, venissero incrementate di 1,3 punti percentuali, e successivamente di 0,45 punti percentuali per ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alla gestione autonoma dell’INPS: in conseguenza di ciò, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti per l’anno 2018 sono pari alla misura del 24%.

In parte differente è il caso degli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, in quanto all’aliquota del 24% dovrà anche essere aggiunto lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, obbligo che è stato prorogato dall’articolo 1, comma 490, lettera b), L. n. 147/2013, fino al prossimo 31 dicembre 2018.

Inoltre, l’articolo 49, comma 1, L. n. 488/1999 e ss. mm. e integrazioni, prevede un contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti.

Rimane fermo che per i soggetti che siano artigiani oppure esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’istituto, continuano ad applicarsi per l’anno 2018 le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 15, della L. n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti.

 

 

La Circolare INPS n. 27/2018 segnala i valori stabiliti per il 2018

Sulla base di quanto stabilito con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, in considerazione anche della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT con riferimento all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, è stato stabilito anche il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, che si attesta per quest’anno a € 15.710,00. Pertanto, per quest’anno le aliquote saranno così suddivise:

  • per gli artigiani:
    • di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore a 21 anni l’aliquota è fissata al 24%;
    • coadiuvanti o coadiutori di età inferiore a 21 anni, l’aliquota è fissata al 21%;
  • per i commercianti (stante il contributo aggiuntivo dello 0,09% segnalato in precedenza):
    • di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore a 21 anni, l’aliquota è fissata al 24,09%;
    • coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, l’aliquota è fissata al 21,09%;

 

È necessario ricordare con riferimento ai coadiuvanti e coadiutori con età inferiore a 21 anni (sia per il commercio che per l’artigianato), che la riduzione contributiva al 21%/21,09% è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.

In conseguenza di quanto detto fino a questo momento, e tenuto conto del reddito minimale, è possibile procedere all’elencazione delle varie somme fissate a titolo di contributo per l’anno 2018:

  1. artigiani:
    1. di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni, il contributo calcolato sul reddito minimale è fissato a € 3777,84 (così suddivisi: € 3770,40 a titolo di IVS, e € 7,44 a titolo di maternità); per i periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale rapportato per ciascun mese risulta essere pari a 314,82 (314,20 IVS + 0,62 maternità);
    2. coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, esso è fissato a € 3306,54 (così suddivisi: € 3299,10 a titolo di IVS, e € 7,44 a titolo di maternità); per i periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale rapportato per ciascun mese risulta essere pari a 275,55 (274,93 IVS + 0,62 maternità);
  2. commercianti:
    1. di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni, il contributo calcolato sul reddito minimale è fissato a € 3791,98 (così suddivisi: € 3784,54 a titolo di IVS, e € 7,44 a titolo di maternità); per i periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale rapportato per ciascun mese risulta essere pari a 316,00 (315,38 IVS +0,62 maternità);
    2. coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, esso è fissato a € 3320,68 (così suddivisi: € 3313,24 a titolo di IVS, e € 7,44 a titolo di maternità); per i periodi inferiori all’anno solare il contributo sul minimale rapportato per ciascun mese risulta essere pari a 276,72 (276,10 IVS + 0,62 maternità).

 

Si ricorda ancora che il contributo per l’anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.710,00 annui, per cui, per la quota eccedente il predetto minimale e fino all’importo di € 46.630,00 (prima fascia di retribuzione annua pensionabile), dovranno comunque essere corrisposti i contributi. Per i redditi superiori a € 46.630,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della L. n. 438/1992, per cui alle aliquote poc’anzi citate, oltre tale soglia dovrà essere versato l’1% aggiuntivo.

Inoltre si segnala che in presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione, e per l’anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti contributi IVS è pari a € 77.717,00: tale limite è valevole per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che a tale data possono far valere dell’anzianità contributiva; diverso è il caso dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che sono iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, per i quali (ex articolo 2, comma 18, L. n. 335/1995), il massimale annuo è pari per il 2018 a € 101.427,00, e non è frazionabile in ragione mensile.

 

 

Contribuzione a saldo

Si vuole segnalare infine che ai sensi della L. n. 438/92 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019);

e che in conseguenza di ciò, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

Modalità di pagamento dei contributi 

I contributi da corrispondere alla gestione autonoma dovranno essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

 

15 febbraio 2018

Antonella Madia