a far data dall’1 gennio 2018 la soglia delle controversie soggette a reclamo e mediazione fiscale è elevata a euro 50.000 (al posto dei 20.000 euro previsti fino al 31 dicembre 2017): le implicazioni pratiche di tale nuova soglia in caso di contenzioso
Reclamo e mediazione tributaria: dall’1/1/2018 nuova soglia a 50.0000 euro
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.30/E del 22 dicembre 2017, dal titolo “Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Chiarimenti e istruzioni operative” ha fornito gli ultimi chiarimenti in merito alle nuove disposizioni introdotte dalla Manovra Correttiva 2017 (D.L. 50/2017 conv. nella legge 21/6/2017 n. 96).
L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto ed escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali.
L’entrata in vigore della nuova disciplina
Con riferimento all’entrata in vigore dell’innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2, dell’articolo 10, della citata Manovra Correttiva 2017, precisa che “Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
Per l’individuazione del dies a quo della nuova disciplina l’Agenzia delle Entrate ricorda la nozione di atto notificato.
In particolare, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell’ambito di applicazione dell’artico