Le novità della Legge di Bilancio 2018 sulle notificazioni a mezzo posta

la Legge di Bilancio 2018 ha ampliato la possibilità di notificazioni a mezzo posta degli atti tributari anche ai servizi postali privati: tale novità incide sulle garanzie a tutela del contribuente nei casi di difficoltà di notifica?

La legge di Bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 interviene, al comma 461, sulla disciplina delle notificazioni a mezzo posta al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, l. 4 agosto 2017, n. 124, nonché di realizzare la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica con riferimento alle notificazioni penali, civili e amministrative e quelle relative al codice della strada.
Ed allora, l’art. 1 comma 461, inserisce all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97, il comma 97-bis che, a sua volta, inserisce una serie di modifiche alla Legge 20 novembre 1982, n. 890 che qui di seguito analizziamo:

Poste private

La legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una rilevante novità nell’ambito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali di violazione del codice della strada ovvero la liberalizzazione dei servizi postali facendo venir meno il pluriennale monopolio detenuto da Poste Italiane.

L’art. 1, commi 57 e 58, Legge 124/2017, ha abrogato l’art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi dalle Poste Italiane per notifiche di atti giudiziari ex Legge n. 890/1982 e per notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada. Ciò vuol dire che le notifiche non saranno affidate più in esclusiva a Poste Italiane (fornitore del servizio universale) ma anche ai servizi postali privati.

A tal proposito, però, va detto che è necessario che le società private si muniscano della licenza di cui sopra. Occorre attendere, infatti, l’effettiva attuazione, ovvero la regolamentazione definitiva dell’Agcom sulla base delle regole da predisporsi da parte appunto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il conseguimento della licenza individuale, i requisiti, gli obblighi, i controlli e le procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli.

Ecco che, proprio sull’argomento si sono succedute varie interpretazioni giurisprudenziali.

Tra queste, di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23887 del 23 ottobre 2017 ha precisato che un provvedimento dell’AGCOM (autorità garante delle telecomunicazioni) dovrà fissare i requisiti per il rilascio delle licenze e, fino a quel momento – o meglio finchè le società private non si saranno munite della nuova licenza – la notifica con le poste private continuerà ad essere contestabile come inesistente. Peraltro, il vizio dell’inesistenza, non è sanabile in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, con sostanziale prorogatio dell’attribuzione del servizio in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a. Altresì, da ultimo, nello stesso senso Ordinanza Cassazione n. 234 dell’8 gennaio 2018 (si veda anche Cass. sez. un. n. 14916/16).

Indicazioni sulla busta

Sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, l’ufficio giudiziario, la parte istante o il suo procuratore e la PEC. V’è, infatti, l’obbligo nell’indicazione del mittente di annotare anche l’indirizzo PEC per i soggetti che, in virtù di altre disposizioni normative, sono obbligati a dotarsene.

Termini per la notificazione con le poste private

In caso di notifica da effettuarsi entro un prestabilito termine, per il notificante fa fede la data di consegna all’ufficio postale, mentre per il notificato rileva il giorno della consegna del plico. (si veda C. Cost. sent. n. 477/2002).
La legge prevede, infatti, che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione «fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni».

Smarrimento del plico e dell’avviso di ricevimento

In caso di smarrimento del plico, l’operatore tenuto all’attività di notifica, dovrà corrispondere un indennizzo al mittente dello stesso, nella misura stabilita dall’AGCOM. Viceversa, nel caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, nessuna indennità dovrà essere corrisposta; tuttavia, l’operatore è tenuto a rilasciare al mittente un duplicato dello stesso, senza ulteriori costi aggiuntivi.
Peraltro, nel caso in cui il mittente abbia indicato un indirizzo pec, l’avviso di ricevimento verrà trasmesso al medesimo in formato digitale; presso l’ufficio dell’operatore, sarà conservato il documento cartaceo, che potrà essere ritirato dal mittente.

Se il destinatario si rifiuta di firmare la notifica

Qualora davanti al postino privato, il destinatario (o un eventuale familiare convivente) non accetti la raccomandata oppure si rifiuti di firmare l’avviso di ricevimento, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.

Momentanea assenza del destinatario

In caso di momentanea assenza del destinatario e, qualora non ci sia nessun altro ad aprire il postino privato, il plico verrà depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario. Ebbene, l’operatore postale dovrà assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall’Autorità di Regolamentazione del settore postale.
La notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, con cui il destinatario viene informato del deposito del piego. (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito) laddove il deposito si protrae per 6 mesi.

17 gennaio 2018

Maurizio Villani
Iolanda Pansardi

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