Assicurazione infortuni domestici: il premio si paga entro il 31 gennaio

è in scadenza a fine mese anche il pagamento del premio contro gli infortuni domestici, che deve essere pagato dai soggetti che svolgono il lavoro di cura della casa e della famiglia: i soggetti obbligati, termini e modalità di pagamento, illustrando infine la tipologia di tutela assicurata con il pagamento di tale premio

La prossima scadenza

Scade il prossimo 31 gennaio il termine per versare l’assicurazione contro gli infortuni domestici, introdotta dalla Legge n. 493/1999: questa disposizione stabilisce l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico nei confronti dei soggetti:

  • con un’età compresa tra 18 e 65 anni compiuti;
  • che svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
  • che non sono legati dal vincolo di subordinazione;
  • che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

 

Soggetti interessati

Così, essendo in scadenza il termine di versamento, pare opportuno ricordare i tratti salienti di tale obbligo, delineando anche le modalità di adempimento. Innanzitutto è si segnala che per “ambito domestico” si intende abitazione e relative pertinenze, quali soffitte, cantine, giardini ovvero balconi, dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato; tra i loghi tutelati rientrano anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che siano nel territorio italiano; non viene tutelato l’infortunio in itinere.

Così, si dovranno assicurare:

  • gli studenti anche se studiano in una località diversa dalla città di residenza e si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia;
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i cittadini stranieri che soggiornano in Italia e che non hanno un’altra occupazione;
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni;
  • i soggetti che svolgono attività lavorative che non coprono l’intero anno, quali lavoratori stagionali temporanei oppure a tempo determinato (in questo caso l’assicurazione copre solamente i periodi in cui non è svolto attività lavorativa; nonostante ciò il premio assicurativo non è comunque frazionabile e la quota andrà versata per intero);

fermo restando che comunque nell’ambito dello stesso nucleo familiare possono assicurarsi diverse persone.

 

Le esclusioni

È escluso dall’obbligo assicurativo:

  • il soggetto con un’età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni;
  • il lavoratore socialmente utile;
  • il titolare di una borsa lavoro,
  • il soggetto iscritto a corsi di formazione o tirocini;
  • il lavoratore part-time;
  • il religioso.

L’esonero dal versamento

Sulla base di quanto detto finora, si potrebbe pensare che molti tra i soggetti che non svolgono attività lavorativa siano interessati da tale obbligo: così in realtà non è, in quanto risulta esonerato dal pagamento del premio assicurativo in questione, il soggetto con un reddito al di sotto di una determinata soglia, il cui premio e invece a carico dello Stato. In particolare è escluso dal pagamento chi risponde congiuntamente alle seguenti circostanze:

  • ha un reddito complessivo personale lordo fino a 4648,11 € annui;
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9296,22 € annui.

Va ricordato che nel calcolo del reddito lordo, ai fini IRPEF, vengono esclusi dal computo ad esempio  la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l’indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa quali prestazioni erogate dall’INAIL, le pensioni di invalidità civile e di guerra, gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento dei figli, l’indennità di accompagno nonché particolari categorie di redditi (quali, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, a imposta sostitutiva, ecc.).

Per tutti i soggetti che non rispondono alle caratteristiche poc’anzi citate, sarà necessario effettuare il pagamento dell’assicurazione; in caso di mancato versamento, si avrà una sanzione da parte dell’INAIL graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore comunque all’equivalente del premio, che si attesta a euro 12,91.

 

Il pagamento dell’assicurazione

Il pagamento dell’assicurazione ha un costo annuale di euro 12,91 non frazionabile su base mensile, e deducibile a fini fiscali.

L’iscrizione coincide con il pagamento del premio, e l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Il pagamento potrà essere effettuato presso gli uffici postali:

  • tramite lo specifico bollettino, modello TD 451;
  • con bollettino semplice, da intestare al c/c numero 306021049 intestato a “INAIL assicurazione infortuni domestici”, Piazzale Giulio Pastore, 6, 00144 Roma.

Esso può anche essere recuperato presso le sedi INAIL ovvero alcune associazioni di categoria.

Al fine di permettere agli uffici INAIL di riconoscere l’iscrizione all’assicurazione, è necessario che nella fase di pagamento venga indicato esattamente il codice fiscale, il nome e il cognome della casalinga che si deve iscrivere e l’anno per il quale si deve pagare il premio. Qualora a un certo punto dell’anno la persona – prima casalinga/o – veda venir meno uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, dovrà effettuare con autocertificazione l’invio della variazione, utilizzando il modulo di cancellazione presente sul sito INAIL, che potrà essere inviato per posta elettronica, PEC, fax o posta ordinaria alla sede INAIL più vicina o quella competente.

 

L’iscrizione senza pagamento per i soggetti esonerati

Qualora i soggetti posseggano un reddito complessivo personale lordo fino a 4648,11 € annui e facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9296,22 € annui, il contributo sarà – come già detto – a carico dello Stato, ma i soggetti dovranno comunque iscriversi. Per fare ciò dovranno presentare presso la sede INAIL ovvero via PEC una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti che comportano l’esonero dal pagamento: in tal caso il modello di autocertificazione può essere ritrovato nella sezione “modulistica” del sito INAIL ovvero ritirato presso le sedi INAIL, le associazioni delle casalinghe, o presso i patronati.

 

Cosa succede in caso di infortunio

Quanto detto finora concerne il pagamento dell’obbligo assicurativo. Per quanto riguarda invece la modalità da seguire nel caso in cui si sia rimasti vittima di un infortunio, bisogna Innanzitutto segnalare che vengono assicurati solamente gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del Lavoro domestico, ossia quella serie di infortuni avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato, svolgendo una determinata attività che viene ritenuta normale rispetto allo svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare: così ad esempio rientrano nella tutela gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento di interventi di piccola manutenzione, quali idraulica o elettricità, che non comportano una preparazione tecnica tale da dover essere svolti per forza da una persona con le specifiche competenze. Così nel caso di infortunio, il risarcimento si avrà solamente se l’invalidità permanente è pari o superiore al 27% (per gli infortuni occorsi a partire dal primo gennaio 2007). È inoltre è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio di morte: in tal caso, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006, è corrisposto anche l’assegno funerario, che dal primo luglio 2015 è di importo pari a 2136,50 euro. La rendita sarà liquidabile solamente se l’assicurato ha versato il premio oppure risultati scritto con autocertificazione dei requisiti che esonerano dal versamento della quota, che in tale ultimo caso, è a carico dello Stato.

Qualora dall’infortunio derivi una invalidità permanente superiore al 27%, verrà corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, che sarà liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria: l’ammontare oscillerà tra un minimo di 186,17 euro per l’inabilità del 27%, ad un massimo di 1292,90 euro per inabilità del 100%. Tale rendita verrà pagata mensilmente e spetterà dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica. La rendita in questione è esente da oneri fiscali e non va inserita nella dichiarazione dei redditi. Qualora l’infortunio in ambito domestico comporti la morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Non sono invece indennizzabili gli infortuni dai quali derivi solamente un’invalidità temporanea, quelli che danno origine a invalidità permanente inferiore al 27%, quelli avvenuti fuori dal territorio nazionale, ovvero avvenuti in ambiente domestico ma conseguenti a rischi estranei al lavoro domestico.

26 gennaio 2018

Anonella Madia

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