La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio – con la recente risoluzione n. 131/E del 23.10.2017 – ha fornito mirati chiarimenti interpretativi in ordine all’applicabilità, in seno all’istituto del ravvedimento operoso, della circostanza attenuante disciplinata dall’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997, in relazione a reiterati errori dichiarativi sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.
In particolare, la questione oggetto di consulenza giuridica da parte dell’Autorità fiscale, è incentrata sulla possibilità per il contribuente di applicare autonomamente, in sede di ravvedimento – per le condotte di dichiarazione infedele – la circostanza attenuante del comma 4 della citata disposizione sanzionatoria in relazione all’erronea imputazione temporale di elementi di reddito per annualità successive a quella in cui l’organo ispettivo ha già accertato la medesima irregolarità.
In termini generali, come noto,