Anomalie sulle comunicazioni IVA: il fisco gioca d'anticipo

il Fisco intende anticipare anche i controlli formali sui dati derivanti dall’incrocio delle Liquidazioni Periodiche IVA con lo spesometro infrannuale, per monitorare le anomalie sui contenuti e relativi versamenti inviati nelle liquidazioni IVA; tali comunicazioni possono inibire il ravvedimento da parte dei contribuenti

Con il provvedimento prot. n. 2017/275294 del 28 novembre 2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione, del contribuente le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dagli stessi contribuenti e dai loro clienti soggetti passivi Iva, ai sensi dell’art. 21, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, come modificato dall’art. 4, del D.L. n.1 93 del 22 ottobre 2017, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva, previste dall’art. 21-bis, del predetto D.L. n. 78/2010, al fine di stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e favorire l’emersione delle basi imponibili, dando così attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, cc. 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il provvedimento in esame detta le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazione periodiche Iva.

Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, al fine di consentirgli di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

I dati contenuti nelle comunicazioni sono i seguenti:

a) codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;

c) codice atto;

d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

ASPETTI PROCEDURALI

Le modalità di messa a disposizione del contribuente degli elementi e delle informazioni

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di PEC – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, cc. 6 e 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, c. 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

La stessa comunicazione è presente all’interno dell’area riservata, denominata “La mia scrivania”.

I dati a disposizione

I dati a disposizione sono i seguenti:

  • data di elaborazione del prospetto;
  • numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
  • dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita Iva);
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero documento; data di emissione e registrazione; imponibile/importo; aliquota Iva ed imposta; natura operazione; stato documento (attivo, annullato, rettificato);
  • dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, c. 3, del D.P.R. n.322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nelle comunicazioni inviate.

I dati e gli elementi di cui sopra sono altresì resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

L’UTILIZZO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER SANARE LE EVENTUALI VIOLAZIONI

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art.13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Infatti, nell’ottica di quanto indicato nell’art. 1, cc. 634 – 640, della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23 dicembre 2014) al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, è stato modificato radicalmente l’istituto del ravvedimento operoso.

Tale ultimo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall’art. 1, c. 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

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