Fattura elettronica obbligatoria dal 2019, con possibili semplificazioni

la Legge di Bilancio in corso di approvazione prevede dal 2019 l’estensione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 2019, con poche eccezioni; a tale obbligo dovrebbero essere correlate alcune semplificazioni, tra cui l’abolizione dello spesometro

La legge di bilancio 2018 in fase di approvazione prevede che dal prossimo 1 gennaio 2019 l’emissione della fattura elettronica sarà obbligatoria per ogni soggetto e non solo per le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’unica eccezione interesserà le transazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti, ed i soggetti di minori dimensioni.

Il perimetro applicativo della disposizione è molto ampio riguardando non solo l’emissione delle fatture, ma anche delle note di variazione. Inoltre dovranno essere emesse in formato elettronico anche le autofatture effettuate dal cessionario/acquirente per non incorrere nell’irrogazione di sanzioni qualora il cedente/prestatore non abbia emesso alcun documento ovvero abbia commesso delle irregolarità.

La disposizione prevede che “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di Interscambio…”. L’espressione “relative variazioni” non può che fare riferimento ai documenti la cui emissione è effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Sono così riconducibili nel perimetro applicativo della disposizione, oltre alle fatture, le variazioni in aumento, obbligatorie ai sensi dell’art. 26 citato, e le variazioni in diminuzione che danno luogo all’emissione facoltativa di note di credito.

Il legislatore ha inoltre previsto che “Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6, comma 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio”.

Si tratta della procedura da seguire per evitare, che il cessionario, qualora non abbia ricevuto la fattura a cura del cedente, ovvero abbia ricevuto un documento irregolare, sia destinatario di un’autonoma sanzione pari al 100 per cento dell’imposta.
Non si tratta, però, di un’ipotesi di responsabilità solidale. L’Agenzia delle entrate potrà richiedere l’Iva eventualmente accertata solo al cedente o prestatore. Il cessionario risponde solo, come anticipato, di un’autonoma sanzione che però non esclude affatto la richiesta di penalità anche nei confronti del cedente.

Al fine di evitare l’irrogazione di questa sanzione, il cessionario può regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura e versando la relativa imposta nelle casse dell’erario. Fino al 31 dicembre 2018 l’operazione potrà essere effettuata emettendo il documento in formato analogico. Invece dall’1 gennaio 2019 la stessa operazione dovrà essere effettuata per il tramite del sistema di Interscambio. In buona sostanza il documento emesso al fine di regolarizzare l’operazione dovrà avere un formato di tipo elettronico. Non sembra possano sussistere dubbi in base ad un’interpretazione letterale della disposizione, la quale contiene un espresso riferimento alla necessità di utilizzare il sistema di interscambio.

La novella legislativa prevede, con decorrenza dall’1 gennaio 2019, anche l’abrogazione dello spesometro.

Tuttavia i contribuenti dovranno continuare a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni intracomunitarie e extra UE. In tale ipotesi, infatti, la fattura potrà continuare ad essere emessa in formato analogico.

La trasmissione telematica delle informazioni dovrà essere effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data della fattura emessa ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante la fattura di acquisto.

Invece i contribuenti che applicano il regime di vantaggio (ex minimi), ovvero forfetario previsto dalla legge di Stabilità del 2015, in considerazione delle ridotte dimensioni potranno continuare ad emettere le fatture in formato analogico (cartaceo).

5 dicembre 2017
Nicola Forte