Split payment: la responsabilità del cedente

Split payment e responsabilità del cedente: per il 2017 il Fisco può irrogare sanzioni solo per errori e violazioni successivi alla circolare Agenzia Entrate del 7 novembre scorso

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateL’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti dopo che l’art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha previsto l’estensione dello split payament.

A seguito dell’ultimo intervento del legislatore saranno ben più numerose le operazioni per le quali l’Iva sarà versata nelle casse dell’erario direttamente dal cessionario o dal committente.

Le prime indicazioni dell’Amministrazione finanziaria sono contenute nella Circ. n. 27/E del 2017 pubblicata il 7 novembre.

In concreto non sarà facile comprendere se il destinatario dell’operazione è o meno tenuto a trattenere l’Iva. La novità riguarda esclusivamente le operazioni la cui fattura è stata emessa dall’1 luglio 2017. In realtà la novità non riguarda esclusivamente l’acquirente/committente, tenuto ad effettuare il versamento del tributo, ma anche il cedente/prestatore.

Tale soggetto oltre a subire la trattenuta dell’Iva, deve indicare in sede di emissione della fattura che l’operazione è soggetta al meccanismo della scissione ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il Legislatore si è reso subito conto delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare il cedente al fine di individuare le corrette modalità di assolvimento del tributo.

Per tale ragione il D.L. n. 50/2017 ha previsto la possibilità di chiedere al cessionario/committente, destinatario della prestazione, se dovesse essere o meno applicato il meccanismo dello split payment.

E’ stata prevista per il contribuente una duplice soluzione. Da una parte può consultare gli elenchi pubblicati sul sito del MEF e che hanno assunto carattere definitivo (per l’anno 2017) dal 31 ottobre scorso.

Inoltre, in base alle modifiche apportate durante la fase di conversione in legge del predetto decreto, il cedente o prestatore può chiedere conferma circa l’applicazione del meccanismo. In particolare, i cedenti o i prestatori possono richiedere ai cessionari o committenti il rilascio di un documento (un’attestazione) in grado di confermare l’applicazione del meccanismo alla prestazione posta in essere.

L’art. 1, comma 1–quater del D.L. n. 50/2017 prevede che

A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1–bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”.

La finalità dell’attestazione sembrava rappresentare l’assunzione di una responsabilità diretta dei cessionari o committenti. Conseguentemente il cedente o prestatore, che non dovesse né incassare, né versare l’Iva (a seguito dell’applicazione errata dello split payment), non dovrebbe essere assoggettato ad alcuna sanzione.

In realtà il documento di prassi dell’Agenzia delle entrate ha ridimensionato notevolmente gli effetti dovuti al rilascio della predetta attestazione. Il documento di prassi ha precisato che in considerazione della

“puntuale individuazione dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti con la pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze dell’elenco delle Società nonché con il riferimento all’IPA per le PA, si è dell’avviso che la previsione di cui al citato comma 1-quater sia stata rilevante solo in sede di prima applicazione della nuova disciplina fino alla emissione degli elenchi definitivi”.

La finalità dell’attestazione sembrava dovesse rappresentare l’assunzione di una responsabilità diretta dei cessionari o committenti. Conseguentemente il cedente o prestatore sembrava, inizialmente, salvaguardato dalla possibile irrogazione di sanzioni. Tuttavia la conclusione dell’Agenzia delle entrate è stata diversa.

La circolare in rassegna ha ulteriormente precisato che

L’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici”.

Le sanzioni saranno però irrogabili, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, solo per gli errori e le violazioni commessi dopo la pubblicazione della predetta circolare.

 

14 novembre 2017

Nicola Forte

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