Se il reddito è inferiore al super – iper ammortamento, si perde l’agevolazione?

ci si chiede se un’eventuale incapienza del reddito d’impresa rispetto all’agevolazione fiscale derivante dal super e iper ammortamento ne comporti la perdita: si tratta di una valutazione da ponderare prima di investire in beni strumentali

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateCi si chiede se un’eventuale incapienza del reddito dell’impresa rispetto all’agevolazione fiscale derivante dal super e iper ammortamento comporti la perdita del beneficio.

Dalle proiezioni ISTAT, gli effetti del bonus sul reddito dovrebbero determinare una perdita fiscale la quale, in base alle disposizioni in materia, potrà essere riportata a nuovo e compensata con futuri redditi nei limiti temporali e/o quantitativi propri dei contribuenti che liquidano IRPEF o IRES.

Peraltro dal disegno di legge Bilancio emerge la volontà di prorogare l’agevolazione anche al 2018 anche se con qualche piccola modifica.

Al momento pare infatti che il bonus, fruibile previa rettifica in diminuzione al reddito di impresa (IRPEF o IRES) nella dichiarazione, verrà così rinnovato:

  • il super ammortamento (maggiorazione del costo ai fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing del 40%) sarà ridotto al 30%;

  • l’iper ammortamento rimarrà invece come quello del 2017, pertanto per i beni rientranti nel piano nazionale “Industria 4.0” sarà possibile applicare, ai fini fiscali, una maggiorazione del 150% sul costo sostenuto per l’acquisto dell’attrezzatura interconnessa con il sistema aziendale.

A ben vedere le imprese che, in virtù di tali agevolazioni, chiuderanno l’esercizio con una perdita fiscale, ovvero con un reddito inferiore alla deduzione maggiorata, potranno fruire dell’agevolazione eccedente la capienza consentita mediante:

  1. riporto delle perdite (valido per le società in contabilità ordinaria); di conseguenza l’effettiva fruizione del super e iper ammortamento per gli incapienti sarà condizionata dai vincoli quantitativi e temporali previsti per la compensazione delle perdite;

  2. utilizzo entro il quinquennio successivo senza alcun limite di importo (valido per le ditte individuali e società di persone).

Da ricordare comunque che l’incapienza non può essere mitigata mediante riduzione delle quote di ammortamento poiché la misura delle deduzioni è strettamente legata alle quote massime calcolate secondo i coefficienti tabellari a prescindere dalle percentuali (eventualmente ridotte) impiegate in bilancio.

Stesso discorso vale per i leasing per i quali la maggiorazione viene spalmata sulla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata effettiva del contratto che può essere anche più lunga.

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20 settembre 2017

Gianfranco Costa e Alessandro Tatone