Sistema sanzionatorio e ravvedimento in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione

col presente intervento si intende ricordare il sistema sanzionatorio in caso di tardivo invio telematico dei modelli dichiarativi, verificare l’applicabilità del cumulo giuridico e l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateDa poco, precisamente dal 31 ottobre, è scaduto il temine per la presentazione del modello REDDITI 2017: infatti il D.P.C.M. del 26.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28.07.2017, ha posticipato dal 30/9 al 31/10, il termine di presentazione del modello REDDITI 2017 ed anche IRAP 2017.

Pertanto il 31 ottobre è stato il termine ultimo per la presentazione telematica dei modelli sopra citati, termine oltre il quale, scattano le sanzioni per i tardivi invii.

Con il presente intervento si intende ricordare il sistema sanzionatorio in caso di tardivo invio telematico dei modelli dichiarativi in funzione di chi sia il responsabile del ritardo e l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso nella fattispecie.

Perché l’intermediario possa adempiere al proprio mandato professionale di invio telematico della dichiarazione reddituale, è necessario che il contribuente consegni la documentazione nei termini tali da poter consentire all’intermediario di poter adempiere.

Se il contribuente incarica l’intermediario quando il termine di invio telematico del modello dichiarativo è già scaduto, l’intermediario avrà 30 giorni per adempiere e la sanzione sarà chiaramente imputabile al contribuente.

In caso di invio telematico del modello dichiarativo oltre i termini, la sanzione andrà dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di euro 250.

Recentemente con la riforma del sistema sanzionatorio, D.L. n. 158/2015, è stata introdotta una gradualità al sistema sanzionatorio in caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi: la sanzione va dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 200 se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

In questi casi ricordiamo che il contribuente ha la possibilità di sanare la propria omissione presentando la dichiarazione nei 90 giorni successivi dal termine originario di scadenza e versando in ravvedimento, con codice tributo 8911, euro 25 che corrispondono a 1/10 del minimo (euro 250).

Nel caso in cui invece la tardiva presentazione della dichiarazione non sia imputabile al contribuente, bensì a uno dei soggetti incaricati di presentare la dichiarazione in via telematica, la violazione per la tardiva presentazione della dichiarazione può essere sanata dall’incaricato alla trasmissione con un duplice ravvedimento operoso:

  1. ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione che prevede una sanzione tributaria pari sempre a euro 25 (1/10 di euro 250); il modello F24 dovrà essere presentato con l’indicazione del codice fiscale del contribuente;

  2. ravvedimento per omessa trasmissione telematica della dichiarazione che prevede una sanzione amministrativa pari a euro 51 (1/10 di euro 516: articolo 7-bis del D.lgs. n. 241/97), con codice tributo 8904. Se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione si riduce alla metà (articolo 7, comma 4-bis del D.lgs. n. 472/97). Il modello F24 dovrà essere presentato con l’indicazione del codice fiscale dell’intermediario.

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