l’INPS per la terza volta prevede per i datori di lavoro la possibilità di recuperare lo sgravio contributivo spettante, relativo ai mesi da gennaio ad agosto, fino al flusso contributivo con competenza ottobre 2017: le istruzioni pratiche per il recupero
È oggetto di un nuovo Messaggio INPS il recupero delle somme spettanti ai datori di lavoro con riferimento allo sgravio contributivo “Incentivo Occupazione Sud”; infatti, con il Messaggio n. 3877, del 9 ottobre 2017, l’INPS per la terza volta prevede per i datori di lavoro la possibilità di recuperare lo sgravio contributivo spettante, relativo ai mesi da gennaio ad agosto, fino al flusso contributivo con competenza ottobre 2017.
Incentivo occupazione SUD: le proroghe
Un’ulteriore proroga è stata prevista per quanto riguarda la gestione dell’incentivo “Occupazione Sud”: così è stato stabilito dal Messaggio INPS n. 3877, del 9 ottobre scorso, all’interno del quale è specificato che in considerazione del perdurante ritardo nell’aggiornamento degli archivi dell’ANPAL riguardanti lo stato di disoccupazione dei lavoratori, così come del conseguente rallentamento nel riconoscimento dell’incentivo da parte dell’istituto, al fine di agevolare i datori di lavoro nel recupero delle somme spettanti, sono stati ulteriormente prorogati i termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo “Occupazione Sud”.
Così, sulla base di quanto era già stato stabilito nella Circolare INPS n. 41/2017, nel Messaggio INPS n. 2152/2017 e nel Messaggio INPS n. 3272/2017, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> potrà essere indicato l’importo del bonus relativo ai mesi di competenza da gennaio ad agosto 2017, da riportare a cura dell’Istituto nel DM2013 virtuale con i codici di recupero “L463” ed “L465”. La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza ottobre 2017. Ma per capire meglio, appare opportuno ricordare in tale sede, senza alcuna pretesa di completezza o esaustività, come funziona tale incentivo e a chi spetta.
In cosa consiste l’Incentivo Occupazione Sud?
Al fine di favorire l’occupazione nelle Regioni meno sviluppate o in transizione, con il Decreto Direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 – poi rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo prevedendo che la gestione dello stesso sia completamente in capo all’INPS.
Più nel dettaglio, l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati:
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che assumono personale senza esservi tenuti (non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non sia libero di scegliere chi assumere, così al fine di ribadire quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, laddove si prevede che l’agevolazione non spetti nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale);
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a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori (ciò significa che non è necessaria la caratteristica dell’imprenditorialità per accedere a tale beneficio).
Per quali lavoratori spetta
L’incentivo in questione spetta per alcune particolari tipologie di lavoratori, precisamente persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, per cui “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Ma l’incentivo necessità anche di alcune particolari condizioni: per i giovani compresi tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico soggettivo requisito richiesto per accedere al beneficio, mentre per i lavoratori con almeno 25 anni di età, si richiede che – oltre ad essere disoccupati secondo la previsione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 – essi debbano risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del MLPS del 20 marzo 2013.
Si ritiene così privo di impiego regolarmente retribuito:
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chi nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata non abbia prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
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chi abbia svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione (per il quale si intende nello specifico un’attività con remunerazione annua lorda inferiore ad € 8060, ovvero attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo inferiore a € 4800).
L’esonero può essere richiesto solamente qualora le assunzioni siano effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 (anche se il rapporto di lavoro è part-time), e sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato così come i rapporti di apprendistato professionalizzante.
Le aree interessate
Ma l’incentivo spetta solamente per alcune precise aree lavorative, cioè le Regioni:
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meno sviluppate, per le quali si intendono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
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in transizione, quali Abruzzo, Molise, Sardegna;
indipendentemente dalla residenza della persona da assumere ovvero dalla sede legale del datore di lavoro.
I contributi interessati dallo sgravio e il relativo importo
Lo sgravio è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione o trasformazione del lavoratore, e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di € 8060 su base annua per ogni lavoratore assunto, vale a dire per un massimo di € 671,66 al mese e – per i rapporti di lavoro instaurati nel corso del mese – la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 22,08 al giorno. Esso è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro con eccezione:
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dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
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del contributo (se dovuto), al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
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del contributo (se dovuto), ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
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di tutte quelle contribuzioni che non hanno natura previdenziale, e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
È soggetto all’applicazione dell’agevolazione il contributo aggiuntivo IVS ai sensi dell’articolo 3, comma 15, della Legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive dei fondi pensioni dei lavoratori dipendenti.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi si cumulano i periodi di lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto a titolo subordinato ovvero somministrato: ciò significa che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione o la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produrranno la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
I requisiti di regolarità
L’ottenimento dell’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, riguardante
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l’adempimento degli obblighi contributivi;
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delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
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al rispetto degli obblighi di legge degli accordi contratti collettivi;
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all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti da ultimo dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015, al quale si rimanda per la definizione di tutti i principi di cui è necessario tener conto al fine di applicare correttamente lo sgravio in questione.
La non ammissibilità dello sgravio
Si specifica inoltre che il lavoratore (ad eccezione delle ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato), non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione: va da sé che lo sgravio è escluso anche qualora il lavoratore abbia avuto negli ultimi sei mesi un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2359 del Codice civile, o facente capo comunque allo stesso soggetto. Non spetta inoltre il beneficio in questione qualora il datore di lavoro assuma con un contratto di apprendistato per l’ottenimento della qualifica e il diploma professionale, di istruzione superiore, o il certificato di specializzazione tecnica superiore, contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, contratto di lavoro domestico, contratto di lavoro intermittente, prestazioni di lavoro accessorio. Ricordando che l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, è così facile comprendere che dopo una prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per assunzioni effettuate dallo stesso da altro datore di lavoro nei confronti di uno stesso lavoratore.
Flusso UNIEMENS con la valorizzazione dell’arretrato incentivo spettante
Sulla base di quanto detto finora quindi, e in relazione anche all’ultimo Messaggio INPS n. 3877/2017, i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2017 abbiano assunto avvalendosi dell’incentivo Occupazione Sud, potranno indicare sull’UNIEMENS relativo al mese di ottobre 2017, l’importo dell’incentivo arretrato spettante.
14 ottobre 2017
Antonella Madia