Dividendi: aumenta la quota imponibile IRPEF della distribuzione di utili

di Gianfranco Costa

Pubblicato il 9 ottobre 2017

analizziamo alcune situazioni che possono modificare la convenienza delle distribuzioni di utili tramite dividendi nel 2017, dopo le novità normative che hanno aumentanto la quota fiscalmente rilevante del dividendo al 58,14%

È noto che da quest’anno la quota imponibile IRPEF dei dividendi percepiti dai soci qualificati e dalle imprese non IRES è aumentata rispettivamente dal 49,72% al 58,14% e dal 77,74% al 100%.

Di conseguenza, con specifico riferimento ai soci, in caso di cessione plusvalente il prelievo sul capital gain aumenterà di quasi 10 punti percentuali.

L’incremento ha effetto per tutti gli utili realizzati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, mentre per ciò che concerne le plusvalenze la decorrenza è fissata a partire dal 1° gennaio 2018; è bene precisare che i capital gain provenienti da cessioni concluse entro la fine del 2017 continueranno a essere assoggettate alla precedente imposizione.

Tale circostanza costringe le società di capitali a valutare attentamente le componenti del patrimonio netto così da non penalizzare i soci in sede di distribuzione.

Sono infatti aumentate a tre le categorie di riserve di utili disponibili che possono essere presenti in bilancio, ognuna delle quali espleta un proprio riverbero in termini fiscali ed è soggetta al rispetto dei vari meccanismi di priorità previsti dal legislatore.

In verità l’adeguamento delle percentuali di imponibilità di cui trattasi era atteso dal momento in cui si è avuta la notizia della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,50% al 24% (Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 61).

Avevamo infatti già vissuto quest’esperienza nel 2008 allorquando l’imposta sul reddito delle società era stata ridotta dal 33% al 27,50%.

È bene comunque evidenziare che non tutti i contribuenti (residenti) soci di società sono interessati dalle modifiche in commento; nello specifico:

  • sale dal 49,72% al 58,14%, per effetto della riduzione della quota esente dal 50,28% al 41,86%, la tassazione:

    • sui dividendi percepiti dai soci IRPEF qualificati e dalle imprese non IRES (articoli 47 e 59 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986);

    • sulle plusvalenze realizzate in regime “Pex” di cui all’articolo 58, comma 2, TUIR;

    • sulle plusvalenze realizzate da parte di soci (in particolare, persone fisiche qualificate) per cui il capital gain costituisce un “reddito diverso” (articolo 68, comma 3, TUIR);

  • sale dal 77,74% al 100% (articolo 4, comma 1, lettera q), D.lgs. n. 344/2003) l’imposizione sui dividendi percepiti dagli Enti non commerciali (sia nella sfera commerciale che in quella istituzionale).

Al pari, in caso di minusvalenza, la quota deducibile salirà al 58,14%.

Diversamente, non è stato modificato:

  1. il regime impositivo proprio dei soci non qualificati i quali continueranno a liquidare l’imposta sostitutiva del 26%;

  2. il regime impositivo relativo alla quota imponibile dei dividendi percepiti dai soggetti IRES che rimane al 5%;

  3. l’esenzione “Pex” al 95% delle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR; permane anche l’indeducibilità integrale delle relative minusvalenze.

25 settembre 2017

 

Gianfranco Costa e Alessandro Tatone

 

articolo tratto dalla circolare settimanale del Commercialista Telematico, un ottimo - ulteriore - strumento di aggiornamento professionale