L’ufficio finanziario non può procedere con metodo induttivo per accertare una plusvalenza patrimoniale a seguito di cessione di immobile o di azienda.
Il principio è contenuto nella sent. 16748/2017 da cui emerge che il legislatore con la disposizione di cui all’art. 5, c. 3, D. Lgs. n. 147/2015, ha escluso che l’amministrazione finanziaria possa procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile.
Il D.Lgs. n. 147/2015 prevede al comma 3 dell’articolo 5, quale norma di interpretazione autentica, che le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non é presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imp