Spesometro: i soggetti obbligati, i soggetti esonerati e quelli esclusi

di Giancarlo Modolo

Pubblicato il 5 settembre 2017

mancano 23 giorni alla scadenza dello spesometro (salvo ulteriori proroghe): in questa guida di 7 pagine evidenziamo quali sono i soggetti obbligati allo spesometro e quali sono le principali esclusioni dall'invio: i dati già inviati al sistema tessera sanitaria, i contribuenti minimi e forfettari, i produttori agricoli siti in zone montane...

SpesometroL'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, riguardante la “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, puntualizza che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi, come regola generale, a regime, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati:

  • di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;

e:

  • delle fatture di acquisto ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva, ivi comprese le bollette doganali,

nonché:

  • i dati delle relative variazioni.

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di competenza.

Si è precisato “come regola generale, a regime”, in quanto per l’anno 2017, l’adempimento è stato previsto con cadenza semestrale e il primo invio è stato prorogato dal 16/18 settembre 2017 al giorno 28 successivo (salvo ulteriori proroghe).

Ai fini procedurali le informazioni che devono costituire oggetto dell’adempimento in forma analitica devono comprendere almeno:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita Iva e/o codice fiscale, denominazione o nome e cognome, sede);

  • la data ed il numero della fattura;

  • la base imponibile;

  • l'aliquota applicata;

  • l'imposta;

  • la tipologia dell'operazione.

Specificamente, si ritiene opportuno evidenziare che:

  • le informazioni da trasmettere sono relative:

  • alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi a norma dell’art. 24, comma 2, del decreto Iva);

  • alle fatture ricevute e alle bollette doganali, registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto Iva;

  • alle fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;

  • alle note di variazione delle predette fatture;

  • non è necessario “comunicare i dati contenuti in altri documenti”, come, a titolo meramente indicativo, non devono essere comunicati le informazioni e i dati.

  • delle schede carburante;

e/o:

  • delle operazioni certificate con lo scontrino o la ricevuta fiscale;

mentre l’utilizzo del documento riepilogativo di cui all’art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, non determina l’esonero per il contribuente dall’invio dei dati di ogni singola fattura.

La trasmissione dello spesometro deve essere effettuata in via telematica tramite un file in formato xml che:

  • può contenere i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti - fornitori;
  • deve essere sigillato elettronicamente o firmato elettronicamente tramite CAdES-BES, XAdES-BES o Entratel (Desktop telematico), per garantire l’origine e l’integrità del medesimo;
  • può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
  • Ftp, con il quale sussiste la possibilità di procedere a eseguire trasmissioni di più file, previo accordo;
  • SPCoop, con il quale è possibile inviare un file alla volta, previo accordo;
  • web service Https, con il quale è possibile procedere a trasmettere un file alla volta, previo accordo;
  • Web, con il quale è possibile procedere a trasmettere un file alla volta.

Le notifiche sull’esito dell’elaborazione del file da parte del sistema ricevente sono inviate utilizzando il medesimo impiegato per la trasmissione del file e risulta contenuto in un file Xml.

Specificamente, in relazione ai controlli che vengono operati sul file trasmesso, il sistema utilizza i seguenti codici:

identificativo

significato

ES01

File validato

ES02

File validato con segnalazione

ES03

File scartato.

Senza pretesa di completezza, si ritiene opportuno porre in risalto che:

  • i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, si devono ritenere esclusi, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dello spesometro periodico.

Al riguardo, infatti, si precisa che:

  • l’art. 36, c. 8-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari (ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare), i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, del decreto Iva, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

  • l’art. 4, c. 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha modificato l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, esonerando dall’obbligo di comunicazione in argomento solamente i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del decreto Iva, situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

  • l’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601individua, tra l’altro, le “zone montane” come segue:

  • terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;

  • terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;

  • terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

In pratica, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti in argomento hanno il domicilio fiscale.

In altre parole, per fruire dell’esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni:

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;

  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;

  • facenti parte di comprensori di bonifica montana;

tenendo in considerazione che lo svolgimento dell’attività in detti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esonero in esame i predetti produttori agricoli che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.

Ne deriva, di conseguenza, che i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle predette devono necessariamente assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’art. 34, c. 6, del decreto Iva, a loro applicabile.

Sono, quindi, tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli, tenendo presente, in ogni caso, che questi ultimi hanno, comunque, la possibilità di optare per il regime ordinario Iva, nel qual caso, ovviamente, si rendono operativi gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.

  • le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, si devono ritenere esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute.

L’esonero è conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e, conseguentemente, i dati delle predette fatture, sono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Per completezza, si ritiene, opportuno puntualizzare che rimane, invece, obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non sono state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio;

  • i soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati, sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Infatti, coloro che:

  • ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate;

oppure:

  • ai sensi dell’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, sussistendo i previsti requisiti e presupposti, hanno optato per l’invio dei dati sia delle fatture, sia dei corrispettivi;

hanno già trasmesso all’Agenzia delle entrate, in forma analitica, le informazioni e i dati di tutte le fatture e, quindi, hanno già assolto gli obblighi comunicativi stabiliti dal vigente art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

  • i soggetti in regime forfetario (di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) si devono ritenere esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture, in quanto gli stessi:

  • non annotano le fatture emesse;

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti;

  • non detraggono l’Iva sugli acquisti;

  • non annotano le fatture ricevute;

  • non liquidano l’imposta e non la versano;

oltre a non essere obbligati a presentare la dichiarazione Iva;

  • i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che per lo svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione che si sono avvalsi, fino al 2015, del “regime dei minimi” e lo mantengono fino alla scadenza, sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture, in quanto gli stessi:

  • non annotano le fatture;

  • non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa;

  • non detraggono l’Iva sugli acquisti;

  • non liquidano l’imposta e non la versano;

oltre a non essere obbligati a presentare la dichiarazione Iva.

Inoltre, si ritiene utile rammentare che:

  • non devono costituire oggetto di comunicazione le fatture elettroniche, sia emesse, sia ricevute, che sono transitate tramite il Sistema di Interscambio;

  • nell’ipotesi in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente ha la possibilità di limitare l’adempimento all’invio dei dati delle altre fatture, anche se si ritiene sussistente eseguire l’invio, comunque, dei dati relativi a tutte le fatture, comprese quelle elettroniche;

  • non devono essere comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture (come, a titolo meramente indicativo, i dati delle schede carburante).

Sussistono, invece, palesi incertezze per la comunicazione dei dati delle fatture nel settore sanitario per l’assenza di precisazioni ufficiali.

E, quindi, con molta probabilità, non tutti i soggetti tenuti a trasmettere le informazioni al Sistema tessera sanitaria si possono considerare non tenuti all’invio dello spesometro periodico.

Per espressa disposizione dell’art. 6, c. 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), secondo cui “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”, si dovrebbero ritenere:

  • esclusi dall’obbligo dello spesometro periodico i dati inerenti alle spese mediche e veterinarie che costituiscono oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria da parte dei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del DM 1° settembre 2016, individuabili:

  • negli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute (di cui agli art. 11, cc. 7 e 13, del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n 46);

  • negli gli iscritti agli albi professionali degli psicologi (di cui alla L. 18 febbraio 1989, n. 56);

  • negli iscritti agli albi professionali degli infermieri (di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 739);

  • negli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 746);

  • negli iscritti agli albi professionali dei veterinari;

  • negli iscritti agli albi professionali delle ostetriche e degli ostetrici (di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 740);

  • nelle parafarmacie o, meglio, negli gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, c. 1, lett. d - f, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

  • non esonerati dall’obbligo dello spesometro periodico dei dati delle spese mediche al Sistema tessera sanitaria a norma dell’art. 3, c. 3, del D.Lgs. 175/2014, identificabili senza pretesa di completezza:

  • negli Irccs-istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

  • negli iscritti all’albo degli odontoiatri;

  • negli iscritti all’albo dei medici chirurghi;

  • nei policlinici universitari;

  • nei presìdi di specialistica ambulatoriale;

  • nelle Asl-aziende sanitarie locali;

  • nelle aziende ospedaliere;

  • nelle farmacie private;

  • nelle farmacie pubbliche;

  • nelle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica;

  • nelle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa;

nonché negli altri presìdi e le strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, per i quali, in difetto di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, potrebbe rendersi sussistente l’obbligo di procedere a comprendere “nella comunicazione dei dati delle fatture”, anche le informazioni che costituiranno oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria entro il successivo 31 gennaio.

In ogni caso, indipendentemente dell’esonero che si ritiene, come detto, operativo per i soggetti ex artt. 1 e 2 del D.M. 1 settembre 2016, è anche opportuno porre in rilievo che alcuni soggetti del settore sanitario hanno la possibilità, a norma dell’art. 10, c. 1, nn. 18 - 19, del decreto Iva, di beneficiare, per le prestazioni poste in essere, del particolare regime di esenzione Iva. Per tali soggetti, in ogni caso, non sempre risulta garantito l’esonero dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del decreto Iva (che, in modo espresso, non include le prestazioni di cui ai predetti numeri 18 - 19 dell’articolo 10), per cui si potrebbe rendere, tra l’altro, anche operativa la “comunicazione dei dati delle fatture”.

5 settembre 2017

Giancarlo Modolo