La registrazione delle fatture ricevute in split payment

mentre il Governo ventila un ulteriore allargamento dello split payment nella prossima Legge di bilancio, analizziamo le modalità pratiche di registrazione delle fatture di acquisto le cui operazioni sono soggette a split payment

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIl Legislatore è appena intervenuto estendendo il perimetro applicativo dello split payment con il D.L. n. 50/2017 e già si profila all’orizzonte la possibilità di un ulteriore ampliamento del meccanismo. La possibilità è stata manifestata espressamente dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi.

In attesa dei futuri sviluppi, che saranno formalizzati con la presentazione della prossima legge di Bilancio e della c.d. manovra di accompagnamento, i soggetti destinatari delle prestazioni soggette alla scissione dei pagamenti, obbligati a trattenere l’Iva da versare nelle casse dello Stato, dovranno altresì registrare nel libro degli acquisti le fatture ricevute.

Le modalità di registrazione delle fatture di acquisto, le cui operazioni sono soggette alla predetta disciplina, sono quelle ordinarie se riferibili all’attività commerciale esercitata. L’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’obbligo di numerazione dei documenti all’atto del loro ricevimento. Tuttavia i sistemi di registrazione contabile di tipo elettronico sono soliti attribuire automaticamente ai documenti passivi ricevuti, ma all’atto della registrazione, un numero progressivo che di fatto rappresenta il numero di protocollo.

La procedura descritta non è perfettamente conforme con la previsione di cui al citato art. 25. Infatti l’operazione di numerazione a cura del contribuente deve essere effettuata precedentemente, cioè al momento della ricezione del documento e non, invece, al momento della registrazione contabile nel libro degli acquisti.

L’operazione di numerazione, effettuata contestualmente alla registrazione nel libro degli acquisti, è stata però ritenuta corretta dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Ris. min. n. 450487 del 28 febbraio 1991 e non 93/E del 23 giugno 2000). Il numero di protocollo può quindi essere attribuito in via automatica dal sistema al momento della registrazione contabile purché risulti poi riportato manualmente sull’originale del documento oggetto di registrazione.

Il legislatore non ha previsto espressamente un termine entro il quale devono essere registrate le fatture di acquisto. Tale termine deve essere di fatto individuato con il limite temporale previsto ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il predetto diritto “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Si consideri ad esempio il caso in cui una società partecipata dallo Stato ha pagato una fattura la cui operazione è soggetta a split payment in data 10 luglio 2017. La detrazione può essere fatta valere a partire dalla liquidazione periodica in cui è avvenuto il pagamento (luglio), ma anche in sede di presentazione della dichiarazione Iva annuale entro il 30 aprile del 2018. In questo caso la fattura potrà essere materialmente registrata entro tale termine, ma con riferimento al periodo di imposta 2017.

Il medesimo limite temporale è applicabile laddove la società destinataria della prestazione decida di optare per il diverso criterio previsto dal DM del 23 gennaio 2015, ritenendo esigibile il tributo all’atto del ricevimento della fattura. Se il documento è stato ricevuto nel corso del mese di settembre 2017, anche in questo caso sarà possibile far valere la detrazione nel periodo di liquidazione di settembre, ma non oltre la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2017 (entro il 30 aprile del 2018).

I maggiori problemi riguardano l’eventuale adozione del terzo criterio, che prevede la possibilità di considerare esigibile il tributo in coincidenza con la data di registrazione del documento passivo ricevuto. In tale ipotesi il termine di registrazione risulterebbe collegato all’esigibilità del tributo che a sua volta sarebbe collegato alla data di registrazione della fattura. Il punto dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle entrate.

25 settembre 2017

Nicola Forte