Gli ultimi chiarimenti sullo spesometro

ecco gli ultimi chiarimenti per procedere alla chiusura dello spesometro: l’individuazione delle fatture oggetto di comunicazione, i rapporti con soggetti esteri, le fatture cointestate

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIn prossimità del termine previsto per l’invio dello spesometro (il termine del 28 settembre è stato prorogato al 5 ottobre) relativo alle fatture del primo semestre del 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito sul filo di lana gli ultimi chiarimenti. Le indicazioni riguardano i rapporti di fornitura con i soggetti UE e Extra UE

Rapporti con soggetti esteri

In questi casi non è sempre agevole acquisire la conoscenza del codice fiscale o degli altri estremi identificativi. Al fine di superare le difficoltà operative l’Agenzia delle entrate ha fornito un’interpretazione elastica. In pratica se non si conosce il codice identificativo fiscale di un privato UE o extra UE, ovvero di un operatore economico extra UE, è possibile indicare nel campo “IDCodice”, “un qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario committente di cui si dispone”.

L’individuazione delle fatture oggetto di comunicazione

Questo problema è stato affrontato e risolto dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017. Il punto 2 della risoluzione ha chiarito che il contenuto dell’invio deve essere individuato con criteri diversi per le fatture emesse rispetto a quelle ricevute.

Per ciò che riguarda le fatture emesse devono essere comprese nell’invio i dati dei documenti emessi dall’1 gennaio al 30 giugno 2017. E’ irrilevante il momento in cui il tributo è divenuto esigibile. Ad esempio se il contribuente ha emesso una fattura differita in data 10 gennaio 2017, il documento dovrà essere compreso nella comunicazione anche se l’esigibilità si è verificata nel mese di dicembre dell’anno precedente durante il quale il cedente ha consegnato la merce come risultante dai documenti di trasporto, i cui estremi sono stati indicati nella fattura emessa.

Invece per quanto riguarda le fatture ricevute il criterio è diverso. E’ necessario fare riferimento alla data in cui è avvenuta materialmente la registrazione del documento. Ad esempio se la fattura ricevuta reca la data del 10 dicembre 2016 ed è stata registrata nel mese di gennaio dell’anno 2017 deve essere compresa nella comunicazione. Invece la fattura sarebbe esclusa laddove la registrazione fosse stata effettuata entro il mese di dicembre dell’anno 2016. Nel caso in cui la registrazione nel libro degli acquisti fosse stata effettuata nel mese di luglio dell’anno 2017 il documento sarà compreso nella comunicazione relativa al secondo semestre dell’anno.

Fatture cointestate

Il medesimo documento di prassi affronta il caso delle fatture cointestate distinguendo due ipotesi. Secondo le indicazioni al punto 8 della Risoluzione non è “plausibile” che la fattura cointestata sia emessa nei confronti di un cessionario committente soggetto passivo ai fini Iva. Invece tale possibilità sussiste per le fatture emesse nei confronti di un cessionario/committente “privato” cioè privo della soggettività passiva ai fini Iva.

In tale ultima ipotesi la sezione “Identificativi Fiscali” dovrà essere compilata indicando unicamente i dati di uno solo dei soggetti cointestatari del documento.

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27 settembre 2017

Nicola Forte