Rimborso IVA in dichiarazione dei redditi: un caso di giurisprudenza

In tema di IVA ai fini del rimborso è sufficiente aver indicato il credito in dichiarazione non essendo necessaria la presentazione del modello VR. Prendendo spunto da una sentenza di Cassazione verifichiamo la corretta procedura di rimborso IVA che parte dalla dichiarazione.

rimborso ivaIn tema di IVA ai fini del rimborso è sufficiente aver indicato il credito in dichiarazione non essendo necessaria la presentazione del modello VR.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 18490/2017 della Cassazione da cui emerge che per l’esigibilità di tale credito non vale il termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, D Lgs n. 546/1992, ma quello ordinario di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.

 

Procedura rimborso IVA

Il decreto legge 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, modificativo dell’art. 38-bis Dpr n. 633/1972, ha introdotto disposizioni più semplici per i contribuenti per richiedere il rimborso Iva 2017.

Per i rimborsi da 15.000 euro a 30.000 euro l’importo dell’imposta non è necessario presentare garanzie e visti di conformità; il recupero del credito Iva, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 633/1972, può essere anche utilizzato anche in compensazione per il pagamento di debiti e imposte.

Il rimborso Iva annuale, effettuato entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione Iva 2017, non richiede eventuali garanzie fino al nuovo limite di 30.000 euro e i medesimi limiti valgono anche per il rimborso dell’imposta infrannuale.

Per quanto attiene i rimborsi superiori ai 30.000 euro, la nuova normativa si applica ai soggetti cd virtuosi ossia ai soggetti che esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni; ai soggetti che non hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica per determinati importi; ai soggetti che non richiedono il rimborso del credito IVA per cessazione dell’attività.

In favore dei predetti contribuenti cd virtuosi, per i quali non sarà obbligatoria la presentazione della garanzia fideiussoria, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso Iva oltre 30.000 presentando, in sostituzione della garanzia, dichiarazione Iva annuale o domanda di rimborso Iva da cui emerge il credito Iva, corredata da visto di conformità.

Viceversa per richieste di rimborso Iva 2017 che superino 30.000 euro sono obbligati a presentare garanzia patrimoniale i cosiddetti contribuenti non virtuosi, (art. 38-bis comma 4 D.P.R. 633/1972).

Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato il diniego al rimborso Iva richiesto per la cessazione dell’attività in base alla mancata maturazione del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che ha poi proposto ricorso per Cassazione per una serie di motivazioni.

La Cassazione, non accogliendo il ricorso dell’amministrazione, ha ritenuto che in tema di Iva e ai fini del rimborso dell’eccedenza di imposta è sufficiente averlo indicarlo nella dichiarazione annuale (quadro RXA), sebbene quest’ultima non sia accompagnata dalla presentazione del modello VR.

Quest’ultimo costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, allorchè esercitato il diritto al rimborso in modo tempestivo, non è applicabile il termine biennale ex art. 21 D lgs n. 546/1992, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (cfr. Cass. nn. 4559/2017, 2922/2017 e 19115/2016).

Per il diritto al rimborso dell’Iva è sufficiente riportare il credito nella dichiarazione, senza dover presentare il modello VR. In altri termini, laddove il contribuente eserciti tempestivamente il diritto al rimborso con la compilazione della dichiarazione annuale, “la presentazione del modello VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c (CTR, Emilia Romagna, sez. XI, n. 136/2017).

Sul tema in esame la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 17757/2016) ha ritenuto che la neutralità dell’Iva armonizzata comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, il credito d’imposta (risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto) sia riconosciuto dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; quindi, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Non pare, pertanto, che, almeno dal 2013 in poi vi sia stato un contrasto giurisprudenziale sul diritto al rimborso dell’IVA in eccedenza richiesto nella dichiarazione, senza la presentazione del modello VR, sulla prescrizione decennale di tale diritto e sull’inapplicabilità della decadenza prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (CTP Udine, n. 194 del 25 marzo 2014).

Diversamente comunque dall’orientamento maggioritario deve annoverarsi la sentenza n. 11656/2017 Cass. dove si afferma il recupero del credito Iva illegittimamente esposto in dichiarazione e non utilizzato.

In particolare, viene stabilito che in caso di disconoscimento di un credito Iva indicato in dichiarazione – derivante da un’operazione commerciale ritenuta inesistente – è legittimo il recupero da parte dell’ufficio finanziario, non essendo rilevante che il credito Iva sia stato utilizzato in compensazione o che ne sia stato chiesto il rimborso.

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3 agosto 2017

Davide Di Giacomo