Split payment 2017: riassunto pratico delle novità, dei nuovi adempimenti e delle prospettive future

in questo articolo di 10 pagine proviamo a rispondere a tutti i dubbi sull’applicazione delle novità dello split payment: gli elenchi dei soggetti interessati, l’esigibilità dell’IVA, gli adempimenti per aziende e professionisti e quelli per la pubblica amministrazione, i termini di versamento nel 2017, la gestione delle fatture errate, delle note di variazione e dei crediti IVA

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_QuestitiIl Dl 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 art. 1 ha modificato, con decorrenza dalle fatture emesse dall’1 luglio 2017, le disposizioni che disciplinano lo split payment, prevedendo:

1 – L’allargamento dei soggetti destinatari dello Split a tutte le pubbliche amministrazioni e alle società controllate direttamente o indirettamente da queste e alle società quotate nell’indice FTSE MIB della borsa di Milano.

2 – L’allargamento dell’ambito applicativo anche alle operazioni soggette alla ritenuta alla fonte (prima escluse).

AMBITO SOGGETTIVO

Le norme in materia di split payment, si applicano in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e con le società quotate.

Il MEF con decreto del 27 giugno 2017 ha dato attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal DL 50/2017 individuando i soggetti destinatari per i quali si applica lo split (artt. 5-bis e 5-ter del decreto del 9 marzo 2015) anche mediante la pubblicazione di 5 elenchi di soggetti (1 Enti pubblici, 2 – 3 elenchi per le Società Controllati dal PCDM e dai Ministeri, 4 Società controllate da enti Pubblici, 5 Società quotate).

Con successivo decreto del 13 luglio 2017, il Mef ha modificato il criterio di individuazione degli enti pubblici e i termini di definizione delle società quotate stabilendo in particolare che:

– le pubbliche amministrazioni per le quali opera lo split sono quelle alle quali si applica la fattura elettronica;

– l’elenco definitivo, delle società quotate alle quali si applica lo split, è pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.

In data 14 luglio 2017 il MEF con una nota pubblica sul proprio sito ha reso pubblici i soggetti destinatari dello Split precisando quanto segue:

  • l’elenco delle amministrazioni pubbliche è stato espulso, trovando applicazione lo split con riferimento alle operazioni poste in essere con tutte le amministrazioni e gli enti per i quali si applicano le norme in materia di fatturazione elettronica;

  • gli elenchi delle società controllate e delle società quotate sono stati aggiornati.

Si allegano alla presente i 4 elenchi delle società controllate e delle società quotate a cui si applica lo split.

IMPORTANTE: lo split si applica unicamente con riferimento ai rapporti soggetti ad IVA con i soggetti destinatari che ai sensi del nuovo art. 17-ter del DPR 633/72 e dei decreti MEF sono:

      • Tutte le pubbliche amministrazioni per le quali opera la fattura elettronica;

      • Le società controllate di Diritto dalla PCDM, dal CDM e dai ministeri (Elenco n. 2 MEF);

      • Le società controllate di Fatto dalla PCDM, dal CDM e dai ministeri (Elenco n. 3 MEF);

      • Le società controllate di diritto dagli enti (Elenco n. 4 MEF);

      • Le società Quotate nell’indice FTSE MIB borsa di Milano (Elenco N. 5 MEF).

RICHIESTA DA PARTE DEL CEDENTE

Il comma 1-quater prevede che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della norma devono rilasciare un documento attestante la loro appartenenza ai soggetti destinatari ai quali si applica lo split. In tal caso i cedenti e i prestatori in possesso di tale attestazione sono obbligati in ogni caso ad applicare le norme sullo split payment.

Sulla base di tali disposizioni si è assistito da parte di alcuni soggetti IVA (fortunatamente pochi) ad un fenomeno di richiesta generalizzata. In pratica alcuni soggetti hanno formulato la suddetta richiesta nei confronti di tutti i propri clienti.

Le ultime istruzioni MEF e gli elenchi pubblicati dovrebbero essere più che sufficienti a ridurre i casi di dubbio.

In ogni caso, per non sapere ne leggere ne scrivere, è difficile ipotizzare che una SRL o una SNC o un imprenditore individuale possa essere soggetto destinatario della normativa sullo SPLIT.

DECORRENZA

Le disposizioni di cui al DL 50/2017 e quelle di cui al decreto 27 giugno 2017 si applicano con riferimento alle fatture emesse dall’1 luglio 2017.

ATTENZIONE: le modifiche agli elenchi dei soggetti destinatari dello split, apportate dal decreto del 13 luglio 2017, si applicano alle fatture la cui esigibilità decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto (Decreto Mef del 13 luglio 2017).

Tuttavia sono fatte salve le fatture emesse con scissione dei pagamenti IVA anche prima della sopra indicata decorrenza sempre che siano state emesse dal 1° luglio 2017.

IMPORTANTE: Ne deriva che, le fatture elettroniche emesse dal 1° luglio 2017, con scissione dell’IVA sono comunque corrette.

COME FUNZIONA LO SPLIT PAYMENT??

Le fatture soggette allo split devono essere emesse con IVA esposta e indicazione “scissione IVA” e devono essere registrate nel registro corrispettivi o fatture vendita senza far confluire l’imposta nella liquidazione IVA del periodo. IL CESSIONARIO O COMMITTENTE paga al fornitore solo l’importo imponibile e provvede al versamento dell’IVA direttamente all’Eraio.

ESIGIBILITA’ DELL’IVA

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto attuativo MEF l’IVA relativa alle operazioni splittate diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. In alternativa l’Ente potrà optare per l’esigibilità dell’IVA anticipata al momento della ricezione della fattura o al momento della sua registrazione.

Il momento di ricezione, della fattura elettronica, coincide con quello del rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna.

Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972.

AMBITO OGGETTIVO

Lo split si applica a tutte le operazioni poste in essere con i “soggetti destinatari” delle norme.

L’art. 2 del Decreto MEF del 2015, attuativo delle disposizioni sullo Split, prevede che i soggetti fornitori emettono la fattura ex art. 21 con indicazione “scissione dei pagamenti”.

ATTENZIONE: Il DL 50/2017 ha esteso l’applicazione dello split anche alle operazioni soggette a ritenute d’imposta (d’acconto o a titolo definitivo). Di talché anche le fatture emesse dai professionisti, dall’1 luglio 2017, ai soggetti destinatari dello split saranno assoggettate alla particolare modalità di versamento dell’IVA.

L’ampliamento alle operazioni soggette a ritenuta è significativo e molto diversificato. Immaginate tutte le volte per le quali il professionista emette fattura elettronica. Bene, dall’1 luglio tale fattura dovrà anche essere splittata.

Lo split si applica quindi a tutte le operazioni IVA tranne quelle escluse che si commentano di seguito.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPLIT

Sono escluse DALL’APPLICAZIONE DELLO SPLIT:

1 – OPERAZIONE SENZA PAGAMENTO

Si tratta delle operazioni per le quali l’Amministrazione non deve effettuare alcun pagamento del corrispettivo (ad esempio servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) perché il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e (in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria) trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto. In tali casi opera l’esclusione in quanto l’imponibile e la relativa imposta sono già nella disponibilità del fornitore.

2 – OPERAZIONI PER LE QUALI E’ IL DESTINATARIO AD ESSERE DEBITORE DELL’IMPOSTA

Sono le operazioni per le quali l’Ente o la società destinataria della fattura è il debitore dell’imposta come in tutti i casi di inversione contabile IVA. 

Si tratta, a titolo esemplificativo:

  • degli acquisti, effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) di cui all’art. 17 del DPR n. 633 del 1972 (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, ecc.);

  • degli acquisti, effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972;

  • degli acquisti intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di euro 10.000 annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo dell’IVA ma che sia identificato agli effetti della stessa imposta, ai sensi degli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 

Nel caso in cui l’operazione di acquisto, effettuata dalla pubblica amministrazione, sia in parte soggetta all’inversione contabile e in parte, in quanto non afferente alla sfera commerciale, esclusa, sarà l’Ente a comunicare al fornitore il criterio di ripartizione e questi dovrà procedere ad una fatturazione con separata indicazione dell’unica operazione per dare evidenza della quota parte assoggettata a riverse charge e della quota parte assoggettata allo split.

3 – OPERAZIONE NON CERTIFICATE MEDIANTE FATTURA

Lo split non si applica alle operazioni certificate mediante documenti diversi dalla fattura ordinaria. Con la circolare 15/2015 è stato precisato che sono escluse dallo split le operazioni (i.e. piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, c. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, cc. 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Sono egualmente escluse le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972.

L’esclusione si estende anche nel caso in cui la fattura ordinaria sia emessa con riferimento alle operazioni originariamente certificate nei modi di cui sopra.

ATTENZIONE: Lo split si applica quando l’operazione sia certificata mediante fattura su richiesta del cliente ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/72. Quindi il ristorante che certifica ad una società quotata la prestazione di una cena mediante fattura su richiesta deve splittare l’IVA.

4 – OPERAZIONE SOGGETTE A REGIMI SPECIALI IVA

Lo split non si applica alle operazioni soggette ai regimi IVA speciali quali quelli:

    • dei c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d’asta);

    • del regime del margine di cui all’art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;

    • del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972;

    • del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972 (regime agricoltura);

    • del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;

    • del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;

    • del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972;

    • Del regime dei minimi e forfettari per i quali l’IVA non trova applicazione.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

Lo split payment, a differenza dall’inversione contabile, non determina il trasferimento dell’obbligazione tributaria. Il debitore dell’imposta rimane quindi il fornitore. La norma prevede unicamente una particolare modalità di versamento dell’imposta.

Ne deriva che, in caso di omessa o errata fatturazione il responsabile della violazione è unicamente il fornitore.

Come chiarito con la circolare 15/2016 e come previsto dal decreto MEF 2015 Il fornitore deve:

  • Indicare in fattura l’importo dell’IVA e la dicitura “scissione nei pagamenti” o “split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”;

  • Provvedere ad annotare, nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all’art. 23 del DPR n. 633 del 1972), riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo. 

ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per individuare gli adempimenti delle Ente occorre distinguere i casi in cui questi opera come soggetto passivo, in relazione agli acquisti afferenti attività commerciali, dai casi in cui questi opera come soggetto istituzionale, in relazione agli acquisti afferenti la sfera istituzionale.

ACQUISTI ISTITUZIONALI DELLA PLUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’art. 4 del decreto attuativo MEF prevede che l’ente, in relazione alle operazioni splittate afferenti gli acquisti istituzionali, dovrà effettuare il versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa è divenuta esigibile.

L’ente, entro il suddetto termine può effettuare versamenti differenziati versando l’IVA con riferimento a ciascuna fattura o con riferimento all’intera IVA delle fatture per le quali l’IVA è divenuta esigibile in un determinato giorno.

Il versamento, che non può essere effettuato mediante compensazione orizzontale, dovrà essere eseguito nelle seguenti modalità:

  1. Per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

  2. Per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

  3. Per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Con risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, sono stati istituiti i codici tributo:

  • 620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015);

  • 6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 23 gennaio 2015).

Per i versamenti da effettuare con le modalità descritte alla precedente lettera c), la predetta Risoluzione ha precisato che dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato. 

Si tratterà di vedere se l’Agenzia delle Entrate apporti delle modifiche a criteri appena indicati.

ACQUISTI COMMERCIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTAZIONE

L’art. 5 del Decreto attuativo MEF, a seguito delle modifiche apportate con il decreto del 27 giugno 2017, prevede due procedure per gli acquisti della pubblica amministrazione nell’esercizio delle attività commerciali:

  1. l’ente non registra la fattura sul registro vendite e provvede al versamento dell’IVA In modo separato entro il giorno 16 del mese successivo a quella in cui è divenuta Esigibile.

  2. l’ente annota la fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 (corrispettivi/Vendite) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente in moda tale che l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

Per esercitare il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72, l’Ente dovrà procedere all’annotazione nel registro IVA acquisiti e fare confluire l’IVA a credito nella liquidazione periodica.

Nel caso l’Ente opti per la soluzione di cui alla precedente lettera a), dovrà calcolare l’acconto in adozione del metodo storico tenendo conto dell’IVA divenuta esigibile nel periodo di riferimento (Dicembre o ultimo trimestre dell’anno di riferimento per il calcolo).

ACQUISTI PROMISCUI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel caso di acquisti promiscui, in parte destinati alle attività commerciali e in parte alle attività commerciali, l’Ente dovrà effettuare il versamento dell’IVA secondo le differenti modalità previste per gli enti soggetti IVA e per gli enti non soggetti IVA, ripartendo l’importo dell’IVA dovuta.

ACQUISTI DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE E QUOTATE

Le società destinatarie dello SPLIT, applicano le stesse regole di pagamento e gli stessi adempimenti previsti per le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti afferenti un’attività commerciale.

DECORRENZA DEI VERSAMENTI

Il decreto Mef del 27 giugno 2017 prevede, all’art. 2, che le nuove disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Tuttavia in sede di prima applicazione è previsto che:

  • Le pubbliche amministrazioni che sono coinvolte nello split a decorrere dal 1° luglio 2017 per effetto delle modifiche apportate dal DL 50/2017, fino all’adeguamento dei sistemi informativi e contabili, e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, possono accantonare le somme dovute per il versamento dell’IVA divenuta esigibile e provvedono al pagamento entro il 16 novembre 2017.

    • In altri termini le pubbliche amministrazioni che non applicavano lo split prima del 1° luglio 2017, possono provvedere ad effettuare il primo versamento dell’IVA dovuta in relazione alle operazioni per le quali l’IVA è divenuta esigibile nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre, entro il 16 novembre 2017.

  • Le società che sono coinvolte nello split dal 1° luglio 2017 possono annotare le fatture ricevute, per le quali l’esigibilità dell’IVA si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell’IVA, entro il 18 dicembre 2017.

Nonostante il decreto nulla dica in merito alle società che optano per il versamento separato dell’IVA splitata, ai sensi del comma 01 dell’articolo 5 del decreto MEF, si ritiene che, il versamento separato per le operazioni la cui IVA diviene esigibile nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 30 novembre 2017 possa essere effettuato entro il 18 dicembre 2017. Depone in tale senso la previsione secondo la quale ai fini della determinazione dell’Acconto IVA sulla base dell’IVA dovuta per l’anno 2017 (metodo storico) si dovrà tenere conto anche dell’IVA divenuta esigibile nel mese di novembre ovvero nel terzo trimestre dell’anno 2017.

Si auspica un rapido intervento dell’AE.

REGOLARIZZAZIONI DELLE FATTURE ERRONEAMENTE EMESSE

Con circolare 13 aprile 2015 N. 15 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di ricezione di fatture irregolare (imponibile inferiore al dovuto) l’Ente dovrà provvedere alla regolarizzazione della fattura ai sensi del co. 6 dell’Art. 8 del D.Lgs. 471/1997 versando la maggiore IVA secondo i criteri previsti per tale ipotesi di regolarizzazione.

Tale interpretazione risulta di assoluta attualità e dovrà essere attuata anche dai nuovi destinatari dello SPLIT.

NOTE DI VARIAZIONE

Con la circolare 15/2015 l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di precisare che, nel caso di variazione in aumento o in diminuzione relativa ad una operazione splittata, il fornitore dovrà emettere una nota di variazione (debito/credito) applicando le regole dello split, viceversa nel caso di variazioni intervenute dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sullo split, ma relative a fatture non splittate perché emesse prima, si dovranno seguire le regole IVA ordinarie.

Anche tale criterio appare di assoluta attualità. Il soggetto fornitore ad esempio di un nuovo soggetto destinatario SPLIT, se deve correggere una fattura del 30 giugno 2017 dovrà applicare le regole IVA ordinarie, se deve correggere una fattura emessa dal 1° luglio deve applicare le regole IVA sullo SPLIT.

Nel caso di variazione in diminuzione relativa ad una operazione splittata, il fornitore emetterà una note di accredito con indicazione Scissione dei pagamenti. In tal caso non potrà detrarre la relativa IVA e l’Ente dovrà adottare il seguente comportamento:

  • se l’acquisto è afferente la sfera istituzionale, porterà la relativa IVA in diminuzione dei versamenti dovuti relativi all’IVA splittata a far corso dai versamenti successivi alla ricezione della nota di variazione;

  • se l’acquisto è afferente la sfera commerciale dovrà adottare la procedura di cui sopra se ha optato per la separazione degli adempimenti di versamento (si veda sopra), ovvero farà confluire la nota di variazione nelle liquidazioni IVA sia a debito che a credito.

Si ricorda che Con la circolare 15/2015, l’Ae, ha dato facoltà di emettere note di variazione con iva splittata anche con riferimento alle fatture emesse prima dell’entrata in vigore delle norme sullo SPLIT. E’ ragionevole attendersi che la stessa interpretazione venga riproposta per le nuove disposizioni entrate in vigore dalle fatture emesse dall’1 luglio 2017.

ATTENZIONE: Se il fornitore ha emesso, dall’1 luglio 2017, la fattura elettronica senza split, dovrà procedere con una nota di variazione annullando la relativa fattura ed emettendone una nuova con indicazione dello split (si veda cir. 15/2015).

In alternativa, è possibile l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l’indicazione “ scissione dei pagamenti”, le integri al fine di rappresentare alla Pubblica Amministrazione che, al momento del pagamento dei corrispettivi documentati con le fatture ivi elencate, l’IVA ad essi relativa andrà trattenuta e versata con le regole dello split payment. 

RIMBORSI IVA

Le operazioni con Split sono presupposto per la richiesta del rimborso IVA in via Prioritaria.

Ai sensi dell’articolo 30 del DPR 633/72 è previsto che in sede di richiesta di rimborso avanzata nella dichiarazione annuale o nell’istanza trimestrale, i contribuenti possono computare nel calcolo dell’aliquota media, tra le operazioni c.d. ad aliquota zero, le operazioni effettuate nei confronti della PA di cui all’art. 17 Ter del DPR 633/72.

L’art. 8 del decreto attuativo MEF al primo comma prevede, inoltre, che: “La disposizione di cui all’articolo 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972”. 

Il successivo secondo comma prevede che: I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

ATTENZIONE: Il presupposto del rimborso prioritario dell’IVA opera nel caso in cui la causa di rimborso sia quella dell’aliquota media e comunque nei limiti dell’IVA addebitata e non riscossa per effetto dello split.

talché potrebbe succedere che parte dell’IVA rimborsata non sia suscettibile di priorità come nel caso in cui l’IVA rimborsabile per effetto della causa “aliquota media” sia pari a 100, ma l’IVA splittata sia pari a 80. L’importo di euro 80,00 sarà erogato in via prioritaria mentre la restante parte di euro 20,00 sarà erogata secondo le procedure ordinarie. Unica rimane l’istruttoria.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale aventi causa nelle operazioni splittate saranno pagati direttamente da parte della struttura di gestione del MEF con una prevista accelerazione degli stessi che dovrebbe ridurre i tempi di erogazione da 90 a 65 giorni.

Sarà un decreto MEF, da emanarsi nel termine di 90 giorni dal 24 giugno 2017 che disciplinerà le modalità di attuazione del rimborso diretto dal MEF.

25 luglio 2017

Mario Agostinelli