Previdenza forense: le istruzioni per la compilazione del modello 5/2017

tra le tante scadenze di luglio, vi è anche quella del versamento della prima rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo dovuto dagli avvocati e pertanto è già necessaria la compilazione del modello 5/2017 da parte di chi gli segue le incombenze amministrative: ecco le modalità pratiche per la compilazione del modello, con attenzione anche agli avvocati che utilizzano i regimi di favore dei minimi o dei forfettari

pennaTra le scadenze del mese di luglio riguardanti gli avvocati, e di conseguenza anche i commercialisti che li affiancano nelle incombenze amministrative, vi sono quelle relative alla previdenza forense.

Esse non sono coordinate con le scadenze fiscali, sebbene il reddito professionale netto e il volume d’affari dichiarati per l’anno 2016 siano i dati da inserire nella comunicazione obbligatoria modello 5/2017-da inviare esclusivamente in via telematica tramite la sezione “accessi riservati – posizione personale”, disponibile sul sito di Cassa Forense.

La comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all’anno 2016 (Mod 5/2017), deve essere effettuata entro il 30 settembre 2017, termine prorogato al 2 ottobre 2017, da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, dai Praticanti iscritti alla Cassa, anche per frazione di anno.

I contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione verranno calcolati automaticamente dal sistema informatico della Cassa, una volta inseriti i dati reddituali, sulla base dello status previdenziale individuale.

Nonostante il termine per l’invio del Mod. 5/2017 sia il 30 settembre 2017, il 31 luglio 2017: scade il termine per il versamento della prima rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo.

Questo comporta che al di là delle scadenze per i versamenti e per l’invio delle dichiarazioni fiscali, i dati relativi alla comunicazione obbligatoria a Cassa forense devono essere già forniti nel mese di luglio per consentire il pagamento nei termini dei contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione.

Il 31 dicembre 2017, prorogato al 2 gennaio 2018, scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo

Il mancato o ritardato adempimento di obblighi previdenziali comporta, generalmente, l’applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari sulla base delle norme vigenti al momento dell’inadempimento.

L’attuale Regolamento delle Sanzioni di Cassa Forense è entrato in vigore il 1 gennaio 2011 con modifica dell’art. 17 con entrata in vigore dal 15 maggio 2015.

Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5/2017, è data facoltà di esercitare l’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo modulare con una percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito netto professionale, entro il “tetto” di € 98.050,00, per costituire un montante contributivo personale tendente a maturare una quota di pensione aggiuntiva.

Il contributo modulare volontario segue il regime fiscale del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a formare un montante contributivo individuale utilizzabile per aumentare l’importo del futuro trattamento pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione (c.d. “quota modulare”) calcolata con il sistema contributivo.

Il 31 dicembre 2017, prorogato al 2 gennaio 2018, scade il termine per il versamento del contributo modulare volontario da pagarsi in un’unica rata.

In pari data scade il termine per l’integrazione facoltativa del versamento del contributo soggettivo minimo 2016 per l’attribuzione della intera annualità se non si è raggiunto l’importo specificatamente previsto, nel caso in cui il 2016 corrisponda all’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all’invio del mod.5 individuale, sono tenuti ad inviare il mod.5/bis, entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del mod.5 individuale, ossia il 30 settembre di ciascun anno.

Nella comunicazione per le società o associazioni devono essere indicate sia le somme complessive dei redditi e dei volumi di affari IVA di competenza di tutti i soci o associati iscritti alla Cassa, sia i redditi ed i volumi di affari IVA imputati ai singoli soci o associati.

Per ciascuno studio associato e S.t.p. deve essere trasmesso alla Cassa un solo modello 5 bis al quale non è connesso alcun ulteriore versamento di contributi.

I mod.5/bis sono trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e S.t.p. già registrati presso la Cassa stessa e sono resi anche disponibili presso i Consigli dell’Ordine.

La trasmissione deve avvenire in forma cartacea con raccomandata semplice, non in via telematica.

La compilazione del modello 5/2017: Il quadro B

INDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE

Per l’attività svolta in forma individuale deve riportare l’importo indicato al rigo RE21 – colonna 2 – della Dichiarazione Redditi 2017-PF.

Per coloro che, per l’anno 2016, si sono avvalsi del Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM6 e le perdite pregresse indicate al rigo LM9 della Dichiarazione Redditi 2017 PF.

L’eventuale indennità di maternità, percepita nel corso del 2016, deve essere riportata nel rigo RE3 della Dichiarazione Redditi 2017 PF o nel rigo LM2, colonna 2 per coloro che si avvalgono del Regime fiscale di vantaggio.

Per coloro che, per l’anno 2016, hanno aderito al Regime Forfetario il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. e le perdite pregresse di cui al rigo LM 37 colonna 3 della Dichiarazione Redditi 2017-PF.

L’eventuale indennità di maternità, percepita nel corso del 2016, deve essere riportata nel rigo LM22-30 colonna 4 relativo al solo reddito di cui al codice di attività 69.10.10 per coloro che si avvalgono del Regime di determinazione forfetaria.

Per l’attività svolta in forma associata o per i soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, occorre riportare il reddito di partecipazione risultante dal rigo RH15 della Dichiarazione Redditi 2017-PF.

Qualora nel quadro RH siano stati dichiarati redditi e/o perdite derivanti da partecipazione in Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) esercenti attività professionale e, come tali, riportati nel rigo RH7 (RH8 nel caso di perdite), si dovrà procedere alla somma algebrica dei relativi importi con quello indicato nel rigo RH15.

Per l’attività svolta in forma individuale e associata occorre indicare la somma algebrica dei redditi derivanti dalle due forme di attività.

Per l’attività svolta dai giudici di pace, giudici onorari di tribunale e sostituto procuratore onorario occorre indicare la somma dei redditi derivanti dalla professione oltre a al reddito di lavoro dipendente riportato al rigo RC9 della Dichiarazione Redditi 2017-PF con esclusione dell’assegno del coniuge ove riportato.

Se non è stato dichiarato al fisco alcun reddito professionale occore indicare 0 (zero), mentre se si è in perdita, essendo il reddito negativo, si deve barrare l’apposita casella nel quadro B del modello 5/2017.

INDICAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

Per l’attività svolta in forma individuale si deve indicare l’importo del rigo VE50 della dichiarazione IVA, detratto l’importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2016.

Per coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio nell’anno 2016 occorre indicare l’importo corrispondente al “Totale componenti positivi” di cui al rigo LM2 colonna 2 della Dichiarazioni Redditi 2017-PF.

L’eventuale indennità di maternità percepita nel corso dell’anno 2016 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l’importo di rigo LM2 colonna 2 sottratto l’importo relativo all’indennità percepita.

Per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario nell’anno 2016 occorre indicare l’importo corrispondente al “Reddito Lordo” di cui ai righi LM22-30 colonna 4 della Dichiarazione Redditi 2017-PF relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10.

L’eventuale indennità di maternità percepita nel corso dell’anno 2016 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l’importo di cui ai righi LM22-30 colonna 4 relativo al codice di attività 69.10.10 sottratto l’importo relativo all’indennità percepita.

Per l’attività svolta in forma associata o per soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, occorre riportare l’importo corrispondente alla ripartizione del volume d’affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci.

Per l’attività svolta in forma individuale e associata si deve indicare la somma algebrica degli importi come sopra specificati.

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA, occorre indicare 0, ad eccezione di coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio o del Regime forfetario che dovranno riportare quanto indicato rispettivamente nel rigo LM2 o LM22-30 colonna 4 relativo al codice attività 69.10.10 .

14 luglio 2017

Valeria Nicoletti