E' di questi giorni la risposta di EQUITALIA diretta ai soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione delle cartelle (ex art. 6 DL. 193/2016).
Risposta che può essere di accoglimento, in tal caso il contribuente beneficia delle agevolazioni previste dal disposto normativo.
Sostanzialmente vengono decurtate sanzioni e interessi di mora. E' previsto il pagamento in unica soluzione o in rate, fino a cinque, la prima delle quali con scadenza 31 luglio 2017.
In caso di rigetto dell'istanza i contribuenti potranno rivolgersi, per i crediti tributari, alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Si pensi, tra le altre possibili cause di rigetto, a quella secondo cui bisognava essere in regola con i pagamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
Ora, viene da chiedersi cosa debba intendersi con l'inciso "pagamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016".
Il richiedente deve essere in regola con tutti i pagamenti, quind sino al 31 dicembre 2016 (come ritiene EQUITALIA) o deve essere in regola solo con i pagamenti del trimestre ottobre - dicembre 2016?
Per i crediti non tributari ci si deve rivolgere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria secondo le relative regole processuali.
Orbene, nel caso di accoglimento della istanza, e quindi della possibilità di fruizione dei suddetti benefici, EQUITALIA, immediatamente dopo il prospetto in cui indica la data di scadenza delle rate e gli importi da pagare, enuncia le conseguenze in caso di mancato pagamento.
Specificamente riporta il seguente periodo: "Le raccomandiamo di rispettare rigorosamente il piano di pagamento, in quanto l'art 6, comma 4, del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, stabilisce che, in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal