il 31 luglio scade la prima rata della rottamazione delle cartelle: i contribuenti che intendono aderire devono pagare quanto comunicato da Equitalia. In questo articolo segnaliamo cosa fare in caso di errore nelle risposte proposte da Equitalia e proponiamo alcune valutazioni sulle scelte più opportune per i contribuenti che hanno rottamato “alla cieca”
E’ di questi giorni la risposta di EQUITALIA diretta ai soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione delle cartelle (ex art. 6 DL. 193/2016).
Risposta che può essere di accoglimento, in tal caso il contribuente beneficia delle agevolazioni previste dal disposto normativo.
Sostanzialmente vengono decurtate sanzioni e interessi di mora. E’ previsto il pagamento in unica soluzione o in rate, fino a cinque, la prima delle quali con scadenza 31 luglio 2017.
In caso di rigetto dell’istanza i contribuenti potranno rivolgersi, per i crediti tributari, alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Si pensi, tra le altre possibili cause di rigetto, a quella secondo cui bisognava essere in regola con i pagamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
Ora, viene da chiedersi cosa debba intendersi con l’inciso “pagamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016“.
Il richiedente deve essere in regola con tutti i pagamenti, quind sino al 31 dicembre 2016 (come ritiene EQUITALIA) o deve essere in regola solo con i pagamenti del trimestre ottobre – dicembre 2016?
Per i crediti non tributari ci si deve rivolgere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria secondo le relative regole processuali.
Orbene, nel caso di accoglimento della istanza, e quindi della possibilità di fruizione dei suddetti benefici, EQUITALIA, immediatamente dopo il prospetto in cui indica la data di scadenza delle rate e gli importi da pagare, enuncia le conseguenze in caso di mancato pagamento.
Specificamente riporta il seguente periodo: “Le raccomandiamo di rispettare rigorosamente il piano di pagamento, in quanto l’art 6, comma 4, del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, stabilisce che, in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui siamo tenuti a riprendere l’attività di recupero e che non può più essere rateizzato”.
L’informazione è corretta in parte; in parte è quindi sbagliata: proponiamo di seguito alcune valutazioni sulla rottamazione delle cartelle
Nulla questio, nel caso in cui il contribuente avesse avanzato istanza, in assenza di precedente rateazione (ovviamente relativa al medesimo carico tributario) e poi decida di non avvalersene (cioè non paghi in tutto o in parte, o paghi in ritardo, l’unica rata o una delle rate di dilazione).
Le conseguenze sono effettivamente quelle previste dall’art 6, c. 4, D.L. 193/2016, e indicate nell’inciso sopra riportato:
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la definizione non produce effetti (è tamquam non esset);
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i versamenti (eventuali) sono acquisiti a titolo di acconto della somma originariamente dovuta;
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EQUITALIA riprende l’attività di recupero del credito (peraltro beneficiando della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della istanza di rottamazione);
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il debito originario non può piu essere rateizzato.
Queste le conseguenze nel caso in cui il contribuente decida di non avvalersi della rottamazione.
Certo si deve evidenziare che sono eccessivamente gravose, si pensi alla impossibilità di rateizzare. Si può rateizzare, ai sensi del comma 4 bis art 6 D.L. 193/2016, solo se, alla data di presentazione della istanza, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento o dell’avviso di addebito.
Quindi il contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento (o avviso di accertamento o avviso di addebito), e fossero passati più di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rottamazione, si vede pregiudicata la possibilità di presentare istanza di rateazione ex art 19 D.P.R. 602/73.
In conclusione il debito dovrà essere pagato in unica soluzione.
La disciplina sopra descritta è del tutto differente nel caso in cui il contribuente ha presentato istanza di rottamazione avendo in corso una rateazione.
Infatti, in tal caso il contribuente potrà decidere, al ricevimento della comunicazione di accoglimento della istanza di rottamazione, se aderire alla stessa (pagando entro il 31 luglio 2017 la prima o unica rata) o riprendere la precedente rateazione.
Si pensi al contribuente che si renda conto di non essere in grado di pagare la prima rata (quella di luglio); infatti, la rateazione in sole 5 rate fa si che il quantum di ciascuna rata sia molto più alto rispetto a quello che potrebbe derivare da una precedente rateazione a 72 o 120 rate.
Il contribuente può decidere se pagare la prima rata “della rottamazione” o la rata/e della precedente.
Se però il contribuente paga la prima rata della rottamazione decade dalla precedente rateazione, ovvero non può più tornare indietro.
Infatti, se non paga, paga in ritardo o in maniera insufficiente, le rate successive alla prima, non solo non potrà più riprendere la precedente rateazione ma non potrà chiedere una nuova rateazione e dovrà pagare l’intero debito, quello originario (non quello “rottamato“).
In tal senso si è espressa la stessa EQUITALIA (intervento del 27/01/2017) e l’Agenzia delle Entrate (Circolare del 8/03/2017, n 2). Si veda mia nota, del 31/01/2017, relativa all’intervento di EQUITALIA del 27/01/2017.
Diviene quindi fondamentale la scelta in merito al pagamento della prima rata:
a) si dovrà pagare la prima rata della rottamazione solo se si è certi che si sarà in grado di pagare le rate successive (infatti, come già detto, col pagamento della prima rata si decade dalla rateazione precedente e non si potrà avanzare altra istanza di rateazione).
b) se non si ha questa certezza conviene non pagare la prima rata e riprendere, entro il 31 luglio 2017, il pagamento della precedente rateazione.
Quindi è evidente come sia errata l’indicazione di EQUITALIA sopra riportata.
EQUITALIA avrebbe dovuto specificare, in ossequio alle norme previste dallo Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000), che l’inciso sopra riportato si riferiva solo a coloro che non avevano una rateazione in corso.
Di contro, per i contribuenti che avevano una rateazione in corso avrebbe dovuto, per l’appunto, specificare che potevano, entro il 31 luglio, o pagare la prima rata della rottamazione o riprendere il pagamento della precedente rateazione.
Non è una distinzione di poco momento perchè il contribuente, che aveva una precedente rateazione, non viene messo al corrente della possibilità che ha di non pagare la prima rata della rottamazione e riprendere col pagamento della precedente rateazione.
Inoltre, sarebbe stato necessario specificare che, se avesse scelto di pagare la prima rata, col pagamento della stessa sarebbe automaticamente decaduto dalla precedente rateazione e non avrebbe potuto avanzare altra istanza di rateazione.
Altra questione è poi quella concernente il quantum da pagare, nel caso in cui il contribuente decida di “riprendere” la vecchia rateazione.
Il punto è: deve pagare le rate da gennaio fino a luglio 2017 o, considerato che, ex art 6, comma 5, D.L. 193/2016, erano sospesi i pagamenti relativi a precedenti rateazioni, dovrà riprendere a pagare, entro il 31 luglio 2017, i pagamenti sospesi (a questo punto la rata di gennaio 2017)?
In merito la prassi non ha fornito indicazioni.
Aderire all’una (pagamento delle rate gennaio – luglio) o all’altra interpetazione (solo una rata) comporta conseguenze affatto diverse.
Infatti, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovesse ritenere dovuto il pagamento delle rate gennaio-luglio 2017 e il contribuente versa, entro il 31 luglio, solo una rata ne discende, ex art 19, comma 3, D.P.R. 602/73, la decadenza automatica per mancato pagamento di cinque rate. Infatti, le rate non pagate sarebbero 6 (gennaio – giugno).
Sarebbero salvi solo coloro nei cui confronti è applicabile la precedente disciplina che prevedeva la decadenza al verificarsi del mancato pagamento di 8 rate. Si tratta delle dilazioni concesse prima del 22 ottobre 2015 ovvero dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015.
E’ opinione di chi scrive che coloro i quali decidano di riprendere la precedente rateazione debbano versare entro il 31 luglio solo la rata di gennaio 2017. Costoro avrebbe così beneficiato di una sorta di moratoria di sei mesi.
Resta inteso che se il contribuente non vuole correre il rischio di decadere dalla precedente rateazione (è infatti possibile opposta interpretazione) è opportuno che entro il 31 luglio versi almeno 3 rate relative al 2017 (gennaio – febbraio – marzo), così da risultare, semmai, inadempiente in relazione a 4 rate (aprile – maggio – giugno – luglio).
Si spera che l’Agenzia delle Entrate prenda posizione sul punto.
17 luglio 2017
Leonardo Leo