La rottamazione delle liti pendenti allarga il perimetro applicativo

con l’approvazione della Manovra correttiva la rottamazione delle liti fiscali pendenti diventa più interessante: sono rottamabili i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 e anche le controversie relative alle imposte comunali, se lo stabilisce il singolo ente locale

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_CorrettivaIn fase di conversione del D.L. n. 50/2017 il legislatore ha introdotto numerose e rilevanti novità per ciò che attiene all’art. 11 avente ad oggetto la “Definizione agevolata delle controversie tributarie” (volgarmente chiamata rottamazione delle liti pendenti).

Secondo la formulazione originaria del testo normativo potevano essere oggetto di definizione esclusivamente le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. I primi commentatori hanno immediatamente osservato che in questo modo sarebbero rimaste escluse dalla definizione le controversie in cui è parte il Comune come si verifica, ad esempio per l’IMU e per la TASI.

Per tale ragione in sede di conversione del decreto è stato aggiunto il comma 1 – bis che però non ha esteso automaticamente la possibilità di definizione delle controversie tributarie avverso i Comuni.

La scelta circa l’estensione della definizione delle liti deve essere effettuata esclusivamente da ciascun ente territoriale che può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con apposita delibera, l’applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina della definizione delle liti pendenti alle controversie in cui è parte il medesimo ente.

Gli enti locali potranno quindi valutare liberamente, anche avendo riguardo alle proprie esigenze di cassa, se consentire ai contribuenti di accedere alla predetta sanatoria.

Un’ulteriore novità inserita durante la fase di conversione riguarda i requisiti temporali per poter fruire della definizione. Nella formulazione originaria della disposizione potevano essere definite esclusivamente le liti relativamente alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente era avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Ora, invece, sulla base del testo approvato in via definitiva, non assume più rilievo la data di costituzione in giudizio. La linea di demarcazione per accedere alla definizione è rappresentata dalla data di notifica del ricorso alla controparte che deve essere avvenuta entro il 24 aprile 2017, cioè entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017.

Gli effetti della notifica si producono al momento della spedizione, qualora l’atto sia inviato a mezzo raccomandata A/R in plico aperto. Gli effetti della notifica si producono altresì alla consegna dell’atto all’ente impositore o all’ufficiale giudiziario. In tutti questi casi la data cui fare riferimento è comunque quella del 24 aprile 2017. Per le notifiche effettuate successivamente non sarà possibile fruire della definizione. Il momento della costituzione in giudizio è, come già anticipato, irrilevante.

La data in questione dovrebbe essere riferibile al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Pertanto se il processo è già pendente nei gradi successivi al primo non dovrebbero sussistere dubbi sulla possibilità di accedere alla definizione della lite.

La disposizione tende a riprodurre i medesimi effetti della “rottamazione” delle cartelle. Pertanto le imposte risultanti dall’atto impugnato (avviso di accertamento, liquidazione…) restano integralmente dovute indipendentemente dal grado di giudizio della controversia pendente. Sono altresì dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Invece non sono più dovute, per effetto della definizione, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

7 luglio 2017

Nicola Forte