Le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate, in ogni stato e grado del giudizio possono essere definite con il pagamento di un importo agevolato, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
In caso di ricorso in tema di recupero di contributi a fondo perduto, previsto dal decreto Rilancio, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione, è legittimo beneficiare della definizione agevolata delle liti pendenti?
La definizione agevolata delle controversie tributarie
Il comma 186 dell’art. 1 della legge 197/2022 prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
Qualora sia l’Agenzia delle entrate soccombente, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza in primo grado, ovvero del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza in secondo grado.
Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Di seguito la tabella di sintesi.
Ricorso notificato alla data del 1° gennaio 2023 ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado |
100% del valore della controversia |
Agenzia delle entrate vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 |
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Ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare |
90% del valore della controversia |
Agenzia delle entrate soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado |
40% del valore della controversia |
Agenzia delle entrate soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado |
15% del valore della controversia |
controversia pendente al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione e Agenzia delle entrate soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio |
5% del valore della controversia |
controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo con soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del 1° gennaio 2023 |
15% del valore della controversia |
controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo con contribuente soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine |
40% del valore della controversia |
Controversie escluse
Per ciò che