I rimborsi spese di vitto e alloggio per i professionisti dopo Jobs Act autonomi

il jobs act dei professionisti prevede l’irrilevanza ai fini fiscali dei rimborsi spese per i professionisti, per le spese di vitto e alloggio sostenute e di tutte le spese direttamente sostenute dal committente: le recenti modifiche al TUIR

rimborsi spese per vitto e alloggio per i professionisti Il Jobs Act autonomi e i rimborsi spese ai professionisti

La Legge n. 81 del 22 maggio 2017 nominata Jobs Act autonomi e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 135 il 13 giugno 2017, aggiunge un nuovo tassello in tema di irrilevanza ai fini fiscali dei rimborsi spese per i professionisti per le spese di vitto e alloggio sostenute e di tutte le spese direttamente sostenute dal committente.

Infatti l’articolo 54, comma 5 del TUIR ha avuto nel corso del tempo molteplici modifiche senza mai addivenire ad una situazione che rendesse le spese sostenute dal professionista per il perseguimento dell’incarico professionale, pienamente deducibili.

Ripercorrendo la storia sino al 2006, l’articolo 54, comma 5 del TUIR prevedeva che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, fossero deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Successivamente, l’articolo 54, comma 5 del TUIR, venne modificato dalla manovra Visco-Bersani, la quale manovra prevedeva dal 3 luglio 2006 sino al 2014, che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, potessero essere dedotte nell’ambito del reddito professionale, nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

 

 

I rimborsi spese per vitto e alloggio ai professionisti

Deducibilità dei rimborsi spese di vitto e alloggio ante 2015

Le spese di vitto e alloggio però potevano essere dedotte interamente dal professionista, solamente se sostenute dal committente attraverso una procedura contabile particolarmente complicata:

  1. il committente avrebbe dovuto ricevere la fattura a se intestata dal prestatore con l’indicazione del professionista fruitore della prestazione;

  2. il committente avrebbe comunicato al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta inviando copia della relativa documentazione fiscale;

  3. il professionista emetteva la parcella comprensiva dell’onorario e delle spese anticipate dal committente potendo solo così procedere a dedursi integralmente i costi;

  4. il committente poteva dedursi il costo finanziariamente anticipato, attraverso la contabilizzazione delle fattura del professionista.

 

 

Deducibilità dei rimborsi spese di vitto e alloggio dal 2015 al 2017

Dall’1 gennaio 2015 una nuova modifica è intervenuta all’articolo 54, comma 5 del TUIR ed esattamente che, le spese di vitto e alloggio sostenute per il professionista direttamente dal committente, non dovessero più considerarsi compensi in natura.

In questa modo è venuta meno la procedura contabile particolarmente complicata appena descritta, in quanto:

  1. il committente riceveva da colui che aveva prestato il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con riferimento al professionista che aveva fruito del servizio;

  2. il committente non comunicava al professionista la spesa sostenuta e non inviava copia della relativa documentazione fiscale;

  3. il costo sostenuto diveniva deducibile per il committente;

  4. il professionista emetteva la parcella con la sola indicazione dell’onorario che rilevava unicamente ai fini della determinazione del reddito professionale.

 

 

Deducibilità dei rimborsi spese di vitto e alloggio dal 2017

Dall’1 gennaio 2017, il D.lgs. n. 193/2016 ha esteso al pari delle spese per vitto e alloggio, la non rilevanza ai fini del reddito professionale delle spese inerenti le prestazioni di viaggio e trasporto fruite dal professionista per il perseguimento dell’incarico professionale, purché, sempre “prepagate” dal committente.

Infine l’ultimo tassello è stato posto appunto dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 che nuovamente ha modificato l’articolo 54, comma 5 del TUIR il quale recita:

“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

 

Pertanto, dal 1 gennaio 2017, per quanto concerne le spese relative a vitto e alloggio, possono essere dedotte interamente dal professionista anche se sostenute dallo stesso professionista purché, analiticamente addebitate al committente: conseguentemente, il rimborso percepito dal committente rileverà per il professionista ai fini fiscali e previdenziali.

Quando invece sostenute dal committente, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito al professionista, non costituiranno compensi in natura per il professionista.

 

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3 luglio 2017

Francesco Burzacchi e Gianfranco Costa