Split payment: come cambia la responsabilità di cedente e cessionario

analizziamo cosa cambia dopo l’approvazione della manovra correttiva 2017 in tema di split payment. Dato che non è facile individuare quali sono i nuovi soggetti destinatari degli obblighi, quali sono le responsabilità di cedente e cessionario in caso di errata applicazione dello split payment?

Commercialista_Telematico_Post_bancheLe modalità di estensione del meccanismo dello split payment sono l’emblema dell’incertezza del diritto. Sin dal primo momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 è apparso subito evidente come non fosse facile individuare quali fossero i nuovi soggetti destinatari della misura.

Il riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli enti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, cioè a coloro che sono inseriti nell’elenco ISTAT pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno non rende le nuove disposizioni di agevole lettura. In pratica dovrebbe verificarsi una pressoché totale coincidenza dei casi in cui sussiste l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico e l’applicazione del meccanismo della scissione.

Gli operatori e i professionisti hanno sempre chiesto, sin dall’origine della modifica normativa, un elenco puntuale dei soggetti nei cui confronti dovesse essere emessa la fattura con l’applicazione dello split payment.

Il legislatore non ha considerato le richieste, ma ha introdotto un meccanismo in grado di aiutare i fornitori. Infatti, il destinatario della prestazioni dovrebbe essere in possesso di tutti gli elementi per comprendere se le prestazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi), poste in essere nei suoi confronti, siano o meno soggette al predetto meccanismo.

La legge di conversione ha previsto che a richiesta dei cedenti o prestatori i cessionari o committenti, obbligati eventualmente a trattenere l’Iva, devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972. I soggetti che pongono in essere la prestazione e che ricevono, su apposita richiesta, la predetta attestazione, sono obbligati ad applicare la scissione dei pagamenti.

La finalità dell’attestazione sembra rappresentare l’assunzione di una responsabilità diretta dei cessionari o committenti. Conseguentemente il cedente o prestatore, che non dovesse né incassare, né versare l’Iva (a seguito dell’applicazione dello split payment), non dovrebbe essere assoggettato ad alcuna sanzione.

L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto nel sistema delineato dall’imposta sul valore aggiunto la responsabilità diretta è quasi sempre del soggetto che pone in essere la prestazione. In questa ipotesi, se la finalità fosse effettivamente quella descritta, il rischio “fiscale” dell’errore sarebbe assunto direttamente dal soggetto destinatario della prestazione. In considerazione del principio, che assumerebbe una portata sicuramente innovativa, sarebbe opportuna una conferma in tal senso da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui, al di fuori dell’applicazione del meccanismo dello split payment, il soggetto cessionario (o committente), esercente un’attività di impresa o di lavoro autonomo, non riceva la fattura per gli acquisti effettuati e riconducibili all’attività. Se non si regolarizza l’operazione, una volta decorso il termine di quattro mesi, il cessionario sarà destinatario di una sanzione diretta commisurata all’Iva dell’operazione non fatturata. Questa soluzione non vale però ad escludere anche la responsabilità del cedente o prestatore che a sua volta sarà destinatario di una sanzione di pari importo, oltre alla richiesta dell’Iva. In questo caso le violazioni sono due e quindi il legislatore ha inteso irrogare la sanzione ai due soggetti, cioè al cedente e al cessionario.

Con riferimento all’estensione dello split payment la soluzione sembra essere diversa. Il cedente o prestatore, il cui errore è dipeso da un’indicazione non corretta del destinatario della prestazione, dovrebbe rimanere completamente al riparo dall’irrogazione di eventuali penalità. La disposizione è importante ed innovativa e sotto questo profilo avrebbe richiesto sicuramente maggiore attenzione da parte del legislatore.

23 giugno 2017

Nicola Forte