Nelle SRL è impossibile obbligare i soci a finanziare la società e a conferire fideiussioni

nelle Srl è impossibile obbligare i soci a contribuire ai finanziamenti soci deliberati e a conferire fideiussioni, la delibera assembleare non li vincola ad erogare finanziamenti proporzionali alle quote di capitale sociale sottoscritte

EbookLa sentenza del Tribunale di Milano in data 23 marzo 2017, n. 3465, torna a confermare che nelle srl è impossibile obbligare i soci a contribuire ai finanziamenti deliberati e a conferire fideiussioni.

Più precisamente, vige l’impossibilità di costringere i soci con una delibera assembleare a provvedere a fare eseguire agli altri soci il “riproporzionamento” delle quote da effettuarsi anche sui finanziamenti già effettuati dagli altri e che i soci proporzionalmente alle quote possedute rilascino garanzia fidejussoria per l’importo del finanziamento verso istituti di credito, con mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di quantificare l’esatto importo da esigere dai singoli Soci in base alla propria partecipazione sociale.

Nel caso trattato l’assemblea risultava svolta con la presenza e il voto favorevole di soci titolari di una partecipazione pari all’85% del capitale sociale e in assenza del ricorrente, espressamente indicato come assente.

Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di declaratoria di nullità della delibera impugnata; la corrispondenza intercorsa con i soci-amministratori parrebbe confermare l’intento di costoro di vincolare il socio ricorrente agli impegni previsti dalla delibera.

A fondamento della domanda principale (di “inefficacia relativa”) avanzata l’attore nel proprio atto di citazione questi assumeva di avere acquistato una partecipazione pari al 15% del capitale della società in data 16 aprile 2013 e che l’organo amministrativo “non sembra abbia provveduto a iscrivere l’atto di trasferimento delle partecipazioni nel libro soci della società“, sottolineando altresì che le visure camerali della società non riportavano l’indicazione del suo nominativo tra quello dei soci: quindi desume il mancato deposito presso il Registro delle Imprese dell’atto di trasferimento delle quote in suo favore con una rivendicata inopponibilità della qualità di socio (e quindi dei conseguenti obblighi oltre che diritti) ai sensi del dell’art 2470 c. 1 c.c.. A prescindere da ogni valutazione in ordine al fondamento in diritto di tale costruzione i cui effetti sono il riconoscimento della legittimazione all’azione, si affermava come l’assunto di parte risultasse infondato in fatto.

L’attore agiva in giudizio per ottenere, in principalità, una pronuncia di “inefficacia” nei propri confronti e in subordine la dichiarazione di radicale nullità ovvero annullabilità della delibera assembleare 11 settembre 2015 nella quale risultava disposto:

– “che i Soci, proporzionalmente alle quote possedute, avessero la parità di esposizione finanziaria, il riproporzionamento da effettuarsi anche sui finanziamenti già effettuati dagli altri soci”;

– “che i Soci, proporzionalmente alle quote possedute, rilasciassero garanzia fidejussoria per l’importo del finanziamento verso gli istituti di credito”; – “che fosse dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di quantificare l’esatto importo da esigere dai singoli Soci in base alla propria partecipazione sociale”;

– “dato per rato e valido l’operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione su quanto lo stesso avrebbe svolto per giungere alla definizione di quanto sopra esposto”.

Il tribunale ha accolto i rilievi proposti in via subordinata in tema di nullità della delibera approvata per “impossibilità giuridica” dell’oggetto delle determinazioni assunte, quali volte ad imporre ai soci una partecipazione paritaria alla copertura delle perdite e alla concessione di garanzie in favore della società in manifesta violazione del principio costitutivo delle società di capitali di limitazione della responsabilità dei soci nella misura del capitale sottoscritto.

15 maggio 2017

Donato Quagliarella