La gestione delle correzioni a IVA 17 e Spesometro 2017 per il 2016

tantissimi lettori ci chiedono come poter ravvedere dichiarazione IVA e lo Spesometro già inviati, dato che a volte i clienti consegnano con ritardo fatture relative al 2016: in questo articolo vediamo le opzioni pratiche e le sanzioni da versare per ravvedere

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Nell’anno 2017, come è noto, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 è stato il 28 febbraio; diversamente dagli anni precedenti, dunque, non è stato possibile avvalersi del (maggiore) termine previsto per la presentazione dello (ormai ex) modello Unico (oggi chiamato “Redditi”), ossia il 30/09/2017 per la presentazione anche della dichiarazione Iva.

Potrebbe darsi, dunque, che durante il 2017, ben dopo il termine del 28 febbraio, il contribuente rinvenga fatture datate 2016, e che addirittura tale rinvenimento avvenga quando anche il cosiddetti Spesometro sia stato inviato (ovvero dopo il termine del 10 aprile o 20 aprile 2017).

Il caso

Cosa fare dunque in questo caso, per correggere l’omissione, qualora si volesse (o dovesse, nel caso in cui si tratti di fattura attiva) inserire tale fattura in dichiarazione Iva e nello Spesometro?

In altre parole, quale sarebbe il costo della integrazione dei due documenti?

Correzione dichiarazione Iva a favore del contribuente

Nel caso in cui la correzione abbia per oggetto una fattura passiva, siamo nel caso della integrazione a favore, che come noto non prevede alcun versamento di sanzione.

Pertanto, il contribuente non dovrà fare altro che presentare la dichiarazione iva corretta. Si segnala che nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, a seguito delle modifiche normative apportate dall’articolo 5 del DL 193/2016 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 225/16). Pertanto nel caso di integrativa a favore occorrerà soltanto avere cura di indicare il codice “1” nella casella in esame.

Correzione dichiarazione iva a sfavore del contribuente

Nel caso in cui la correzione abbia invece per oggetto una fattura attiva, siamo nel caso della dichiarazione (originaria) infedele, che va regolarizzata con il pagamento della sanzione edittale (di cui di seguito si dirà) ridotta in base a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 (ravvedimento operoso), che come noto prevede varie riduzioni in base alla tempistica di correzione (da 1/10 a 1/6).

Ad esempio, in caso di presentazione di dichiarazione Iva integrativa nel mese di giugno 2017, la riduzione applicabile sarà quella di 1/8 della sanzione edittale.

Ma qual è la sanzione edittale, su cui calcolare le riduzioni suddette per il ravvedimento? Al riguardo, vale quella prevista al comma 4 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/97, che prevede il 90% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. Se dunque nelle ipotesi di maggiore imposta dovuta o di minor credito utilizzato il ravvedimento andrà applicato sul 90% di essa (o del credito utlizzato), così non sarà nel caso di minor credito che però non è stato ancora utilizzato alla data della integrazione, che verrà presentata senza pagare dunque alcunchè. Ciò in quanto, come visto, la norma ancora la sanzione al credito solo nel caso in cui esso sia stato utilizzato. Previsione senza dubbio strana, in quanto tratta diversamente uno stesso comportamento (ossia l’infedeltà della dichiarazione), ma della quale non possiamo che prendere atto.

Si segnala che nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, a seguito delle modifiche normative apportate dall’articolo 5 del DL 193/2016 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 225/16). Pertanto nel caso di integrativa a sfavore occorrerà soltanto indicare il codice “1” o il codice “2” nella casella in esame, a seconda che la rettifica sia frutto della spontanea volontà del contribuente (codice 1) o frutto della ricezione di un invito ricevuto dalla Agenzia delle Entrate (codice 2).

Correzione dello spesometro

La rettifica del modello noto con il nome di spesometro è invece onerosa in qualunque caso, perché di fatto non esiste il concetto di spesometro “a favore”.

La sanzione (relativa non solo al caso di spesometro non corretto, ma anche alle fattispecie di omissione o tardività) è quella prevista dall’art. 11, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 471/1997, che va da 250 euro a 2.000 euro.

L’agenzia delle Entrate ritiene che per rimediare agli errori sia possibile fruire del ravvedimento operoso, che permetterà dunque di scontare una sanzione ridotta da 1/9 a 1/6, in base al momento della presentazione della correzione. L’agenzia ha affermato che non si ritiene applicabile la riduzione a 1/10 non è applicabile in quanto espressamente riferita a “dichiarazioni”.

Pertanto, la sanzione da pagare sarà pari a:

– euro 28,00 in caso di rettifica effettuata entro 90 giorni dalla scadenza originaria

– euro 32,00 in caso di rettifica effettuata entro l’anno successivo (si ritiene che tale indciazione, non essendo nella norma ma solo nella tesi dell’Ade, vada raccordata con i nuovi termini di presentazione di cui alle novità del DL 193/2016, che ha introdotto le comunicazioni periodiche delle fatture)

– euro 36,00 in caso di rettifica effettuata entro il secondo anno successivo (valgano le considerazioni fatte al punto precedente)

– euro 42,00 in caso di rettifica effettuata oltre il secondo anno successivo (valgano le considerazioni fatte al punto precedente).

E’ appena il caso di rilevare come, ai fini dello spesometro, non vale la regola ordinaria prevista per le dichiarazioni integrative, che cioè sostituiscono le precedenti. Quando si rettifica un modello inviato, infatti, occorrerà indicare che si tratta di “invio sostitutivo”, ed indicare il numero di protocollo dello spesometro che si intende sostituire (desumibile dalla ricevuta telematica). Nel documento sostitutivo andranno pertanto indicate tutte le posizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo ovviamente quelle errate e includendo eventuali nuove posizioni.

Modalità di versamento

Entrambe le sanzioni si versano con il codice tributo 8911.

L’anno di riferimento è quello per cui si effettua il pagamento, ossia 2016 (indicazione confermata da AdE).

12 giugno 2017

Danilo Sciuto