I dividendi da partecipazioni estere nel trust residente: analisi ragionata delle casistiche e differenza di imposizione

analizziamo un particolare caso di dichiarazione complessa per gli enti non commerciali: il caso del trust residente in Italia che percepisce dividendi di fonte estera; analizziamo la differenza di imposizione fra la partecipazione detenuta da una persona fisica e quella detenuta da un trust

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Dichiarazione_RedditiLa riduzione IRES al 24% a partire dal 2017 determinerà una rivisitazione della quota imponibile dei dividendi sia in capo alle persone fisiche che al trust.

Ci si può attendere che a regime i dividendi potranno essere tassati in capo al trust sul 100% del loro ammontare1.

Ad onor del vero, la disciplina richiederebbe una completa rivisitazione, atteso che la tassazione in capo al trust non può essere equiparata a quella di una persona fisica che percepisce i dividendi in quanto, nel caso del trust opaco, gli stessi sono attribuibili ai beneficiari solo a discrezione del trustee.

La tassazione integrale, tuttavia, permette di recuperare integralmente il credito di imposta a fronte della ritenuta convenzionale applicata nel Paese estero.

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Si deve, infatti, ricordare, che in base all’art. 165 co. 10 del tuir se un reddito concorre a tassazione solamente in misura proporzionale, anche il credito viene concesso nella medesima proporzione.

Pertanto, supponendo che nel Paese estero si applichi una ritenuta sui dividendi in uscita del 15% ed ipotizzando un dividendo di 1.000 si verificherà la seguente situazione.

La società estera distribuirà un dividendo di 850 che sarà tassabile in capo al trust al 24% sul lordo frontiera e quindi su 1.000. Dall’IRES dovuta, tuttavia, sarà scomputabile la ritenuta del 15% subita all’estero. Il dividendo sconterà quindi una tassazione complessiva del 24% senza ulteriori prelievi in capo ai beneficiari in quanto il trust è opaco.

Di seguito proponiamo alcune simulazioni, premettendo, tuttavia, una importante nota metodologica.

Note metodologiche

L’analisi deve tenere conto dei seguenti aspetti:

  • In primo luogo bisogna accertarsi se il Paese estero applichi la ritenuta convenzionale. La questione è tutt’altro che pacifica, atteso che i trust sono raramente considerati nel testo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

  • In secondo luogo bisogna verificare se la detenzione delle quote attraverso il trust è sdoganata nel Paese estero;

  • Infine, si deve ricordare che le simulazioni di tipo fiscale qui proposte sono meri esercizi. E’ infatti necessario valutare, caso per caso, la legittimità del trust in oggetto.

Fatte queste doverose premesse, iniziamo la nostra analisi ipotizzando il caso della detenzione di una società estera per il tramite di una società italiana o di un trust.

Riteniamo di sviluppare il confronto tra la detenzione mediante trust e la detenzione mediante società in quanto spesso la persona fisica non gradisce detenere le quote direttamente per l’esigenza di creare un lecito filtro tra la sua figura e l’investimento estero.

Il trustee o l’amministratore della holding potranno gestire l’investimento estero qualora la persona fisica si trovasse in situazioni di difficoltà o impossibilità ad operare.

La detenzione attraverso una società di capitali italiana

Iniziamo la nostra analisi. La partecipata estera è detenuta attraverso una società di capitali italiana a sua volta partecipata da una persona fisica residente in Italia che detiene quindi una partecipazione qualificata.

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