Comunicazioni periodiche IVA: come correggere e ravvedere errori e omissioni

Stanno arrivando tante richieste di informazioni su come ravvedere errori od omissioni delle Comunicazioni periodiche dati IVA relative al primo trimestre 2017. Proponiamo una breve guida.

Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la presentazione delle Comunicazioni periodiche IVA relativamente al primo trimestre 2017.

Ricordiamo che questo nuovo adempimento è stato introdotto perché l’Agenzia delle Entrate possa acquisire anticipatamente, rispetto al passato, le operazioni poste in essere dai soggetti titolari di partita IVA e comunicare prontamente ai contribuenti, eventuali anomalie anche con riferimento ai versamenti IVA dovuti.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017 è stato posticipato al 12 giugno 2017, in quanto la scadenza ordinaria del 31 maggio 2017 è stata ufficialmente prorogata con apposito D.P.C.M., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2017.

È stata prevista la proroga del termine per la trasmissione, soprattutto per concedere più tempo utile per acquisire le nozioni circa la corretta compilazione delle varie situazioni senza incorrere in errori interpretativi risolti, in parte, dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di alcune FAQ ma, anche e soprattutto, tecnici.

Nonostante la proroga, può accadere che i contribuenti si accorgano di aver commesso errori di compilazione della comunicazione o di non aver presentato nei termini la comunicazione medesima e allora, è bene sapere che, ancora per pochi giorni, è possibile adempiere oppure sanare gli errori commessi con un sistema sanzionatorio ridotto.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

Tale sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In sostanza quindi, se la trasmissione è effettuata entro il 27 giugno 2017, sarà prevista la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

Stesso sistema sanzionatorio dovrebbe essere previsto nel caso di ripresentazione successiva al 12 giugno 2017, di una Comunicazione già presentata nel termine. La stessa Agenzia delle Entrate tramite le FAQ, ha risposto che nel caso di presentazione di una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione, il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario: ovviamente, ha precisato sempre l’Amministrazione che la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Inoltre, sebbene né l’articolo 21-bis, D.L. n. 78/2010, né le istruzioni di compilazione del modello di Comunicazione periodica dei dati IVA, facciano alcun riferimento alla possibilità di servirsi dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di errori, se ne conferma l’utilizzo.

 

Ravvedimento:

  • entro 15 giorni di ritardo si applica 1/9 di euro 250 pari a euro 27,78;

  • entro 90 giorni di ritardo si applica 1/9 di euro 500 pari a euro 55,56;

  • entro 1 anno di ritardo si applica 1/8 di euro 500 pari a euro 62,50;

  • entro 2 anni di ritardo si applica 1/7 di euro 500 pari a euro 71,43;

  • oltre 2 anni di ritardo si applica 1/6 di euro 500 pari a euro 83,34;

  • dopo la constatazione della violazione si applica 1/5 di euro 500 pari a euro 100.

 

19 giugno 2017

Francesco Burzacchi e Gianfranco Costa