Reclamo e mediazione: le novità dalla Manovra Correttiva 2017

le novità previste dalla manovra correttiva in tema di reclamo e mediazione fiscale obbligatoria: dal 2018 la mediazione sarà obbligatoria per tutte le controversie di valore inferiore a 50mila euro

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Con la Manovra Correttiva 2017 è stabilito che, per gli atti notificati dall’1 gennaio 2018, aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell’ambito del processo tributario.

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L’articolo 10, del D.L. 50/2017, conosciuto come la Manovra Correttiva 2017, estende l’ambito operativo dell’istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro.

Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dall’1 gennaio 2018.

E’ previsto, inoltre, che anche i rappresentanti dell’agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano, in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica, solo in caso di dolo.

Il reclamo e la mediazione: cenni

L’articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, ha introdotto l’istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l’amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate.

La presentazione del reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso; dunque il contribuente che non presenta il reclamo non decade definitivamente dal diritto all’azione. Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

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