Manovra correttiva: le complicazioni per il calcolo dell'ACE

già dal 2017 (dichiarazione redditi 2016) il calcolo dell’agevolazione ACE sarà più complesso e meno favorevole al contribuente in sede di determinazione del reddito d’impresa, questo è nei fatti l’effetto della manovra di primavera

valutazioniLa determinazione delle imposte dovute a saldo relative alla prossima dichiarazione dei redditi risulta in alcuni casi più complicata rispetto ai tributi dovuti in base al Modello Unico dello scorso anno. La legge di bilancio del 2017 è intervenuta con una serie di modifiche che hanno effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre del 2016. I contribuenti dovranno quindi tenerne conto e una di queste riguarda l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

Il Legislatore si è preoccupato di confermare il beneficio esclusivamente nei casi in cui la capitalizzazione delle imprese fosse destinata effettivamente all’incremento della produttività. Pertanto, se l’impresa ha destinato le risorse al suo “interno” (accantonamenti degli utili, conferimenti in denaro) per l’acquisto di titoli diversi da partecipazioni, l’incremento del patrimonio netto, rispetto a quello corrispondente al 31 dicembre 2010, deve essere considerato al netto della quota parte destinata all’acquisto dei predetti titoli.

Più precisamente, la legge di bilancio 2017 ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 1 del D.L. 201/2011 , il quale dispone che la variazione in aumento del capitale proprio, ai fini ACE, non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010; tale norma si applica già dal 2016 ed interessa la generalità delle imprese, con esclusione, evidentemente, delle banche e delle imprese di assicurazione per le quali tali gli investimenti in attività finanziarie rappresentano l’attività caratteristica. La ratio della novità introdotta è quello di stimolare, e dunque agevolare ai fini ACE, come già anticipato, gli aumenti di capitale destinati ad attività produttive, e di evitare invece che gli incrementi di capitale rilevanti (in passato) ai fini dell’aiuto alla crescita siano impiegati in investimenti di natura prettamente finanziaria.

E’ necessario poi tenere in considerazione, all’interno dei gruppi societari, le disposizioni antielusive di cui all’art. 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012. Tali disposizioni mirano a contrastare, nell’ambito dei gruppi societari, comportamenti volti a moltiplicare la base dell’ACE a fronte della medesima immissione di nuovo capitale (le anzidette “capitalizzazioni a cascata”).

A tal fine la disposizione in rassegna stabilisce che la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’ACE deve essere ridotta dell’importo dei conferimenti in denaro effettuati, successivamente all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010, a favore di “soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento” (art. 10, comma 2, del D.M. 14 marzo 2012).

Ad esempio, per effetto di tale limitazione, nell’ipotesi in cui A controlla B che a sua volta controlla C, qualora A conferisca denaro per 10.000 in B e B a sua volta conferisca (a partire dal periodo d’imposta 2011 in avanti) denaro per 9.000 in C, la variazione in aumento del patrimonio netto rilevante per il calcolo del beneficio per B sarebbe solo 1.000 (10.000-9.000). Il conferimento “a cascata” (quello da B a C), quindi, sterilizza la base dell’ACE di B in modo permanente in tutti gli esercizi successivi anche se il controllo viene meno. In pratica si tratta di una variazione in diminuzione definitiva.

Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, sarà necessario sterilizzare anche gli incrementi di ACE relativi agli anni scorsi, ma destinati, come anticipato, all’acquisto di titoli diversi da partecipazioni.

Il computo, quindi, è divenuto ancor più complicato rispetto al passato. La tendenza non si è invertita con l’ultima manovra, approvata dal Governo nei giorni scorsi (DL n. 50/2017). L’ultimo intervento ha previsto che ai fini della determinazione degli incrementi del patrimonio netto si dovrà fare riferimento solo ai cinque anni precedenti, compreso quello per il quale si sta calcolando l’agevolazione. Ad esempio, ai fini del computo dell’ACE relativa al periodo di imposta 2017, dovranno essere presi in considerazione gli incrementi relativi all’arco temporale 2013/2017. Seguendo lo stesso criterio, e non considerando tutti gli anni precedenti, dovrebbero essere esclusi, quindi non concorreranno in diminuzione della base di calcolo del beneficio, neppure gli investimenti in titoli effettuati negli anni 2011 e 2012.

8 Maggio 2017

Nicola Forte