Liberi professionisti: come cambia la deduzione per spese di viaggi e trasferte dopo il Jobs act sulle professioni

l’approvazione del Jobs act delle professioni dovrebbe semplificare la deduzione delle spese di viaggi e trasferte, tra cui rientrano anche ristoranti e alberghi, sostenute per motivi professionali: ecco le nuove regole del TUIR

Commercialista_Telematico_Post_bancheIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge relativo al Jobs act sulle professioni. Non solo il Legislatore si è preoccupato di tutelare con maggiore forza la figura del professionista, ma alcune novità assumono rilevanza anche ai fini fiscali risolvendo una serie di problemi che limitavano la deducibilità di taluni costi sostenuti nell’esercizio dell’attività e per tale ragioni inerenti.

Le novità trovano applicazione già con decorrenza dal periodo di imposta 2017. Conseguentemente i professionisti dovranno modificare il piano dei conti e rettificare le prime registrazioni contabili effettuate nell’arco temporale compreso tra l’1 gennaio ed il 30 aprile scorso. La necessità di un intervento “contabile” sarà più chiara illustrando la portata di una delle novità.

L’art. 54 del TUIR prevede, con riferimento a talune tipologie di costi, numerose limitazioni ai fini della deducibilità. Le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%. La medesima misura limitata è prevista per ciò che riguarda le spese alberghiere. Non si tratta, però, dell’unico limite in quanto a consuntivo, al termine dell’esercizio, il professionista potrà considerare in deduzione l’importo così determinato entro il limite massimo del 2% dei compensi percepiti. La parte eccedente non potrà mai essere considerata in deduzione. In pratica trova applicazione un doppio limite. Il primo, quello del 75%, non è mai superabile. L’unica eccezione riguarda le spese sostenute dai lavoratori dipendenti in trasferta. L’applicazione della seconda limitazione non è certa. La verifica della capienza dovrà essere effettuata, ma la limitazione alla deducibilità scatta solo nell’ipotesi in cui venga superato il plafond massimo di spesa.

Ora, il provvedimento approvato definitivamente dal Parlamento, prevede la possibile disapplicazione dei predetti limiti a condizione che il professionista addebiti al committente, analiticamente, gli oneri dei quali intende far valere la deducibilità integrale. Si consideri ad esempio il caso in cui un dottore commercialista effettui una trasferta da Roma a Milano per rappresentare l’impresa cliente davanti la Commissione tributaria. Nell’ipotesi in cui il professionista indichi analiticamente e distintamente nella fattura non solo i compensi, ma anche le spese sostenute per il ristorante e le spese alberghiere, gli oneri anticipati potranno essere considerati in deduzione senza soggiacere alla duplice limitazione del 75% e del 2%.

In pratica il legislatore confida che il controllo di inerenza delle spese sia effettuato dal committente/cliente. Diversamente, qualora i predetti oneri siano stati sostenuti a titolo personale e quindi non siano inerenti l’impresa “rifiuterebbe” il rimborso al professionista.

La soluzione è sicuramente condivisibile ed apprezzabile, ma i professionisti dovranno aggiornare il piano dei conti affinché possano essere utilizzati gli automatismi del software gestionale impiegato ai fini della tenuta della contabilità. In particolare, dovranno essere tenute distinte le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande e le spese alberghiere “generiche”, cioè non addebitate, rispetto a quelle che saranno addebitate analiticamente nella fattura emessa nei confronti del cliente.

La prima categoria di spese sarà sottoposta ai limiti di deducibilità precedentemente indicati. Invece la seconda categoria di oneri sarà deducibile senza alcun limite percentuale. Con riferimento alle operazioni già contabilizzate il professionista dovrà effettuare un’analisi di merito verificando, sia pure ex post, l’ammontare addebitato analiticamente al cliente e riclassificando gli oneri come spese deducibili integralmente.

A seguito della novità normativa è anche possibile, sia pure d’accordo con il cliente, che il professionista emetta un’ulteriore fattura recante la mera indicazione dei predetti oneri. L’addebito dovrà essere assoggettato ad Iva e se il pagamento viene effettuato da un sostituto di imposta si applicherà la relativa ritenuta d’acconto. Dal punto di vista squisitamente fiscale le somme addebitate, anche se indicate distintamente, assumono correttamente la qualificazione di compensi da indicare in corrispondenza del primo rigo del quadro RE del Modello di dichiarazione dei redditi.

15 maggio 2017

Nicola Forte