Le nuove tempistiche per registrare le fatture e detrarre l'IVA – le novità della manovra correttiva 2017

una delle novità più sgradite della manovra correttiva di primavera è quella che accorcia i termini per registrare la fatture ricevute e conseguente diritto di recuperare l’IVA; vediamo gli effetti pratici della nuova normativa sulla gestione della contabilità, che riguarda anche il termine per emettere le note di variazione IVA; le nuove disposizioni sono in vigore dal 24 aprile scorso

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_Correttiva

Dal 24 aprile, giorno della pubblicazione e dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tutti i commentatori hanno posto l’attenzione sulla drastica contrazione, prodotta dalla nuova norma, dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti.

Il termine, previsto dall’art 19, dal 1998 coincidente con “la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto”, è stato infatti sostituito con “la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Ossia, dal 24 aprile, abbiamo esattamente due anni di meno per esercitare il diritto a detrarre l’imposta, pena l’estinzione dello stesso per mancato esercizio, ossia la sua prescrizione.

L’imposta relativa a presupposti la cui esigibilità si sia verificata tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di un qualsiasi anno può adesso essere detratta esclusivamente entro il 30 aprile dell’anno successivo (data di scadenza della presentazione della dichiarazione Iva); altrimenti il diritto è estinto.

Si tratta della fattispecie di prescrizione più rapida che conosciamo, introdotta non certo esigenze di lotta all’evasione, visto che il diritto alla detrazione risponde ai principi stessi della direttiva UE di neutralità del tributo, ma per esclusive ragioni di finanza pubblica.

La nuova norma, avente natura sostanziale, che disciplina la nascita del diritto alla detrazione ed il termine entro il quale esso può essere esercitato, va poi coordinata con il nuovo art. 25 (anch’esso modificato) che prevede la registrazione delle fatture di acquisto, entro la liquidazione nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Nell’attesa della conversione del Decreto (che potrebbe riservarci altre sorprese) cerchiamo di capire le conseguenze pratiche della nuova disciplina ed alcuni suoi effetti collaterali.

Come funziona:

Qualora la registrazione avvenga nell’anno successivo (ma comunque entro il termine per la dichiarazione iva), la fattura sarà annotata, con il protocollo dell’anno “n+1”, ma con effetto nella determinazione dell’imposta per l’anno “n”:

Supponendo che l’annotazione avvenga il 17 aprile 2018, in una contabilità con liquidazione mensile, a tale data si sarà già determinata la seguente situazione:

  • La liquidazione di dicembre è stata già chiusa, con imputazione dell’eventuale acconto versato il 27/12/17:

  • Il versamento del mese di dicembre 2017 è già stato effettuato il 16/01/2018;

  • Sono state già inviate le comunicazioni contenenti i dati delle liquidazioni iva;

  • Sono già state effettuate le liquidazioni dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2018 e versate le relative imposte

  • Sono già state annotare le fatture di acquisto pervenute sino alla data dell’esempio, il 17/04, che supponiamo essere in numero di 230

Ci troviamo, pertanto, a dover registrare la fattura datata 2017, per poter esercitare la detrazione secondo le nuove regole. Come fare?

Continua a leggere nel PDF…

 

Scarica il documento