
Dal 24 aprile, giorno della pubblicazione e dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tutti i commentatori hanno posto l’attenzione sulla drastica contrazione, prodotta dalla nuova norma, dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti.
Il termine, previsto dall’art 19, dal 1998 coincidente con “la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto”, è stato infatti sostituito con “la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Ossia, dal 24 aprile, abbiamo esattamente due anni di meno per esercitare il diritto a detrarre l’imposta, pena l’estinzione dello stesso per mancato esercizio, ossia la sua prescrizione.
L’imposta relativa a presupposti la cui esigibilità si sia verificata tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di un qua