Il DURC e la rottamazione delle cartelle nella manovra di correttiva primavera

la manovra correttiva del bilancio 2017 spiega che in caso di richiesta rottamazione delle cartelle esattoriali è possibile ottenere un DURC provvisorio in attesa del versamento di tutte le rate; la posizione precedente dell’INPS era di bloccare il DURC fino al pagamento dell’ultima rata della rottamazione

leggeCome è noto, con il messaggio n.824 del 24 febbraio 2017, l’INPS era intervenuta per disciplinare la rottamazione dei ruoli sul rilascio del DURC, precisando, sostanzialmente, che per l’attestazione della regolarità contributiva non era sufficiente la mera presentazione della dichiarazione di rottamazione, essendo necessario almeno il pagamento della prima rata.

L’art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in L. n.225 del 1 dicembre 2016, ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

La norma introdotta consentiva ai debitori di estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del D.P.R.n.602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, ovvero dilazionato, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 21, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973:

  1. delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  2. di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Con le modifiche introdotte in sede di Commissione Bilancio e Finanze, la sanatoria è stata estesa agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito in materia di Inps.

L’Inps, preso atto che il procedimento delineato dalla norma prevede il perfezionamento della definizione agevolata solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, e considerato che il legislatore ha limitato gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, ha

“ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del d.m. 30 gennaio 2015”.

 

Peraltro, prosegue il messaggio dell’INPS,

“la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di “rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”.

 

Conclude la nota dell’Inps, evidenziando che,

“con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori”.

 

Resta fermo che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge sulla rottamazione,

“risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa”.

 

 

La manovra di Primavera

Il D.L. n. 50, del 24 aprile 2017, dedica l’articolo 54 al Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In particolare, il comma 1, prevede che il DURC, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’art.6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Al comma 2 si dispone che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati “in fiducia” sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio Durc On Line l’elenco dei DURC annullati ai sensi dellla norma in esame.

 

Il buco ancora aperto

Come già rilevato in dottrina1 resta scoperto il versante fiscale, con il concreto rischio per il contribuente di ricevere due certificazioni contributiva e fiscale differenti, pur in presenza dello stesso debito rottamato.

Occorre, quindi, verificare se in sede di conversione in legge, il legislatore ritenga di intervenire per sanare la questione.

 

2 maggio 2017

Gianfranco Antico

 

NOTE

1 Cfr. BONGI, Rottamazione ruoli, il rilascio della certificazione fiscale al pagamento, in Italiaoggi, ed. del 26 aprile 2017