le istruzioni al modello Redditi 2017 hanno chiarito che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa a favore del contribuente, il relativo credito fiscale diventa utilizzabile in compensazione per il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa
Le istruzioni al Modello Redditi 2017 hanno chiarito in che termini, e quando, è possibile l’utilizzo del maggior credito fiscale (IRES, IRAP…) dovuto alla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, effettuata nell’anno 2016, anche oltre il termine di un anno. La novità è dovuta all’approvazione del D.L. n. 193/2016, che ha risolto un contrasto di interpretazione avente ad oggetto la disposizione previgente.
Il provvedimento direttoriale, che ha approvato i modelli di dichiarazione relativi al periodo di imposta 2016, ha eliminato dal quadro RS il prospetto utilizzabile al fine di far emergere gli errori contabili relativi agli anni pregressi. Contestualmente è stato inserito il nuovo quadro DI ove indicare il maggior credito dovuto alla presentazione della dichiarazione integrativa a favore avvenuta nell’anno 2016. In pratica ora è possibile far emergere il maggior credito dovuto, ad esempio, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi originaria di un maggior imponibile, presentando un nuovo modello anche dopo il termine prescritto per l’invio telematico della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento. In generale la presentazione della dichiarazione integrativa potrebbe essere stata effettuata al fine di far emergere un maggiore o minore imponibile o un maggiore o minore debito/credito d’imposta. Ad esempio il contribuente potrebbe aver presentato nel 2016 una dichiarazione al fine di rettificare il Modello Unico 2013 (periodo di imposta 2012) con l’intento di far emerge un maggior credito utilizzabile in compensazione. La presentazione della nuova dichiarazione dovrebbe essere stata effettuata dal 24 ottobre 2016 in avanti, cioè dopo l’approvazione del citato D.L. n. 193/2016.
La nuova disposizione prevede che il maggior credito è utilizzabile in compensazione per il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (debiti maturati nel 2017).
La formulazione letterale della nuova disposizione non è apparsa chiara sin dal primo momento. Era incerto se i debiti fiscali maturati da compensare immediatamente fossero quelli riferibili ai redditi relativi al periodo di imposta 2017 ovvero, in alternativa, se fosse possibile fare riferimento al saldo delle imposte di cui al Modello Unico 2017 (periodo di imposta 2016).
Le incertezze sono state superate definitivamente con le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione. A tal fine è stato espressamente precisato che l’importo del credito concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione relativa al 2016. Pertanto il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa risulta utilizzabile anche per compensare le imposte relative all’anno nel quale la stessa è presentata
Un’ulteriore conferma si desume dalle istruzioni per la compilazione del quadro RX. In particolare anche in questo caso viene precisato espressamente che il credito indicato nel quadro DI, dovuto alla presentazione della dichiarazione integrativa, concorre in aumento del credito (complessivo) di cui al quadro RX, ovvero in diminuzione del tributo a debito qualora dai redditi dichiarati relativamente al periodo di imposta 2016, ne consegua un obbligo di versamento.
In buona sostanza non è necessario attendere l’anno 2018, cioè la liquidazione delle imposte relative al 2017 al fine di fruire della predetta compensazione. L’espressione “debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo” vuol significare fare riferimento ai versamenti (alle scadenze) da effettuare nell’anno 2017. L’IRES a debito del 2016, ovvero gli acconti relativi al 2017 devono essere versati in corrispondenza di tale annualità. Pertanto è possibile utilizzare immediatamente in compensazione il maggior credito che trova origine nella dichiarazione integrativa presentata nell’arco temporale dal 24 ottobre al 31 dicembre del 2016. I maggiori crediti che dovessero sorgere in relazione alle dichiarazioni presentate nell’anno 2017, potranno essere utilizzati in compensazione nel successivo anno 2018.
5 maggio 2017
Nicola Forte